Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/4: Legge federale sui diritti politici (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare) · 15 pagine
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luzione più semplice consiste quindi nel raggruppare queste condizioni rinviando all’articolo 73 che disciplina le modalità del ritiro.
Art. 73a (nuovo) Ritiro incondizionato e ritiro condizionato
Il nuovo articolo 73a disciplina le condizioni per la possibilità del ritiro condizionato.
Il ritiro non deve poter essere vincolato a qualsiasi condizione o onere. Il ritiro è di massima incondizionato. La sola eccezione prevede che l’iniziativa può essere ritirata sotto espressa condizione che il controprogetto indiretto non sia respinto in votazione popolare (ritiro condizionato).
Il ritiro è di massima incondizionato, segnatamente per quanto concerne i controprogetti diretti nel cui caso è implicito che con il voto finale delle Camere federali saranno obbligatoriamente sottoposti al voto del popolo e dei Cantoni. Il ritiro incondizionato è inoltre prevedibile nei casi in cui, a livello puramente fattuale, il nuovo modo di agire delle autorità soddisfi i promotori dell’iniziativa o nei casi in cui il comitato d’iniziativa ritenga che quest’ultima – per esempio se nel frattempo le circostanze sono completamente cambiate – non abbia nessuna chance di essere accettata in votazione popolare (cpv. 1).
D’ora in poi, il ritiro può anche essere condizionato, ma in un ambito limitato (cpv. 2). Il ritiro condizionato ha effetto immediato dal momento in cui non vi sono più ostacoli giuridici (referendum o votazione popolare) all’entrata in vigore del controprogetto indiretto (cpv. 3). Al riguardo è importante che un simile controprogetto indiretto – concretamente una modifica di legge – sia adottato al più tardi al momento del voto finale sull’iniziativa popolare (cpv. 2). In caso contrario, i partigiani del ritiro rischierebbero di porre altre condizioni.
Art. 74 cpv. 2
L’articolo 74 capoverso 2 prevede che in caso di controprogetti a livello di legge (controprogetti indiretti), l’Assemblea federale può prorogare il termine per l’indizione della votazione popolare. Questa disposizione è stata introdotta nella legge federale sui diritti politici in occasione della revisione parziale del 21 giugno 1996 (RU 1997 753), senza essere discussa, in seguito al deposito di una proposta individuale in Consiglio nazionale. Ha lo scopo di dare un maggiore margine di manovra all’Assemblea federale nell’elaborazione di controprogetti indiretti. Se l’Assemblea federale prepara controprogetti legislativi di ampia portata o politicamente complessi deve poterli mettere a punto prima che l’iniziativa popolare sia sottoposta a votazione (Boll. Uff. 1995 N 463). Si tratta quindi di un termine supplementare che si aggiunge alla possibilità prevista dall’articolo 105 capoverso 1 LParl (RS 171.10) di prorogare di un anno il termine di trattazione dell’iniziativa in Parlamento.
L’Assemblea federale ha previsto di applicare questa disposizione in taluni casi, per esempio per l’iniziativa popolare 00.046 « La salute a prezzi accessibili ». Dopo essersi pronunciato sull’iniziativa popolare il 27 novembre 2002, il Consiglio degli Stati ha deciso di prorogare il termine per indire la votazione popolare in modo che il Parlamento potesse concludere l’esame del progetto 00.079 relativo alla revisione