Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/4: Legge federale sui diritti politici (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare) · 15 pagine
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2 LDP, la nuova disposizione della LParl è dettata dalla logica secondo cui il controprogetto indiretto deve essere esente da divergenze prima di decidere sull’iniziativa popolare. Questa condizione non deve tuttavia impedire in futuro all’Assemblea federale di pronunciarsi su un’iniziativa popolare mentre sta ancora esaminando un controprogetto indiretto. Tuttavia, in tal caso non avrà più la possibilità di rinviare l’indizione della votazione popolare. E non sarebbe più ipotizzabile nemmeno la possibilità del ritiro condizionato da parte dei promotori dell’iniziativa. Se le due Camere hanno trovato un accordo sull’iniziativa popolare, procedono al voto finale e il Consiglio federale dispone di un termine di dieci mesi per organizzare la votazione popolare conformemente all’articolo 74 capoverso 1 LDP.
Contrariamente alla prima proroga del termine di cui all’articolo 105 capoverso 1 LParl, la seconda proroga può essere applicata solo ai disegni di atti legislativi sotto forma di legge. Se l’Assemblea federale intende adottare un controprogetto indiretto di livello inferiore, la proroga di un anno è sufficiente.
La nuova disposizione della LParl non pone problemi rispetto alla nuova possibilità del ritiro condizionato di un’iniziativa popolare. L’introduzione di una seconda possibilità di proroga del termine dell’esame parlamentare dovrebbe dare al Parlamento il tempo di appianare le divergenze sui controprogetti più voluminosi prima dell’ultima data possibile per il voto finale sull’iniziativa popolare.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale, a meno che l’aumento del numero di ritiri di iniziative popolari riduca l’onere causato da alcune votazioni popolari.
5.2 Attuabilità
Lo svolgimento della procedura é definito in modo preciso nella LPD e tutti i termini devono essere fissati in modo da poter essere rispettati. L’esecuzione compete esclusivamente alla Confederazione.
6 Basi legali
6.1 Costituzionalità
Le modifiche proposte concernono l’esercizio del diritto d’iniziativa garantito dall’articolo 136 capoverso 2 della Costituzione federale. Conformemente all’articolo 39 capoverso 1 Cost., la Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale.