Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/4: Legge federale sui diritti politici (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare) · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
La seconda possibilità, ossia pubblicare il controprogetto indiretto dopo aver chiarito la sorte dell’iniziativa popolare, ha il vantaggio che non si tratta di votare su una modifica di legge la cui base costituzionale sarà disponibile solo in seguito. Tuttavia questo modo di procedere rischia come dimostrato di rendere vani gli sforzi del comitato d’iniziativa poiché qualsiasi gruppo di oppositori può, dopo il ritiro o la non riuscita dell’iniziativa, annullare la buona volontà del Parlamento lanciando un referendum. Il comitato d’iniziativa ha quindi tutto l’interesse ad essere prudente e a mantenere la sua iniziativa.
Di conseguenza, il legislatore deve mettere sulla bilancia le legittime aspettative di tutti gli aventi diritto di voto, indipendentemente dalle loro convinzioni. Si tratta di evitare che un’iniziativa popolare sia mantenuta per precauzione, evitando nel contempo che gli oppositori a loro volta lancino il referendum per precauzione.
3 Linee generali del progetto
3.1 Istituzione della possibilità del ritiro condizionato
È opportuno dare al comitato d’iniziativa la possibilità di ritirare la propria iniziativa alla condizione sospensiva che il controprogetto indiretto entri effettivamente in vigore. In tal modo il comitato non rischia che il ritiro del suo testo comporti il mantenimento della situazione giuridica anteriore; il ritiro può anche essere effettuato semplicemente a favore del controprogetto indiretto, in altre parole a favore di una modifica di legge decisa dal Parlamento il cui termine di referendum non è ancora scaduto.
Nel caso in cui si utilizzi lo strumento del ritiro condizionato, occorre prorogare il termine entro il quale il Consiglio federale deve sottoporre l’iniziativa al voto popolare (art. 74 cpv. 1 LDP). Se il ritiro di un’iniziativa popolare è dichiarato condizionato, esso diventa automaticamente effettivo non appena l’entrata in vigore del controprogetto indiretto è accertata, ossia:
a. alla scadenza inutilizzata del termine di referendum;
b. con l’accertamento giuridicamente valido della non riuscita del referendum contro il controprogetto;
c. in caso di riuscita del referendum, con l’omologazione del risultato della votazione popolare in cui il controprogetto è stato accettato.
Per allestire il calendario delle votazioni e quindi per tutti le parti in causa (autorità federali, cantonali e comunali, partiti politici, associazioni e organizzazioni interessate, quali i comitati d’iniziativa e gli oppositori) è molto importante che il ritiro condizionato di un’iniziativa popolare diventi effettivo il più presto possibile. Per l’effetto immediato del ritiro, è sufficiente che la data di entrata vigore del controprogetto indiretto sia fissata; non è necessario che la modifica di legge sia già in vigore, ma che non vi siano più ostacoli giuridici che ne possano impedire l’entrata in vigore. Questo punto può essere importante se un controprogetto indiretto sotto forma di legge è stato accettato, ma necessita dell’elaborazione di disposizioni esecutive di una certa portata per poter essere attuato.