Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/4: Legge federale sui diritti politici (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare) · 15 pagine

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2.6 Problemi derivanti dall’impossibilità del ritiro condizionato

2.6.1 Esempio delle iniziative concernenti la protezione delle acque

La presente iniziativa parlamentare è stata depositata perché gli autori dell’iniziativa popolare «Acqua viva» sono poco propensi a ritirarla. Le loro esperienze in questo ambito non li incitano assolutamente a farlo: si tratta in effetti della terza iniziativa popolare depositata dalla Federazione svizzera di pesca, e per la terza volta le autorità le oppongono un controprogetto indiretto. In risposta all’iniziativa popolare « protezione delle acque dall’inquinamento» del 27 ottobre 1967 (FF 1967 II 995), l’Assemblea federale ha adottato, l’8 ottobre 1971, la legge contro l’inquinamento delle acque (RU 1972 1120). I promotori dell’iniziativa l’hanno quindi ritirata (FF 1972 I 908) e hanno avuto la fortuna che contro tale legge non è stato lanciato il referendum. Il 10 maggio 1983 è stata depositata l’iniziativa popolare «Per la salvaguardia delle nostre acque» (FF 1983 II 335). Anche questa volta, il Parlamento ha reagito con una revisione della legge sulla protezione delle acque che ha adottato il 24 gennaio 1991 (RU 1992 1860). In questa occasione, i promotori sono stati più prudenti poiché non hanno ritirato la loro iniziativa. In effetti, il referendum è stato effettivamente lanciato contro questa revisione (FF 1991 II 1325). La votazione sui due progetti si è svolta alla stessa data, l’iniziativa popolare è stata respinta e la revisione della legge adottata (FF 1992 V 354 e 350).

E oggi i promotori dell’iniziativa popolare «Acqua viva» devono nuovamente decidere se ritirare la loro iniziativa a favore del controprogetto indiretto (cfr. n. 1.1).

2.6.2 Problema generale

Il problema è stato illustrato mediante gli esempi nell’ambito della protezione delle acque, ma in realtà è generale. In linea di principio, il Parlamento ha due possibilità: da un lato, può chiarire la situazione del controprogetto indiretto possibilmente prima del verdetto delle urne sull’iniziativa popolare e in tal modo dare avvio il più presto possibile alla decorrenza del termine di referendum. D’altro lato, la possibilità maggiormente utilizzata consiste nel fare in modo che il termine di referendum per il controprogetto indiretto decorra solo quando la sorte dell’iniziativa popolare è conosciuta.

In taluni casi, per motivi politici è ipotizzabile la prima possibilità che talvolta tuttavia comporta inconvenienti come dimostrato sopra. Se il destino del controprogetto indiretto è noto abbastanza presto, i promotori dell’iniziativa sono poco propensi a ritirarla visto che non hanno nulla da perdere. Questa situazione può far sì che una modifica di legge, contro la quale un comitato potrebbe persino aver lanciato il referendum e investito i mezzi appropriati, entri in vigore appena prima di essere superata da una modifica della Costituzione federale accettata dal popolo e dai Cantoni. Le cose sono un po’ diverse se il controprogetto indiretto e l’iniziativa popolare si contraddicono solo in parte o non si contraddicono affatto, ma piuttosto si completano. In tal caso può essere sensato non legare la pubblicazione del controprogetto all’iniziativa popolare.