Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/4: Legge federale sui diritti politici (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare) · 15 pagine
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parziale della legge federale sull’assicurazione malattie (Boll. uff. 2002 S 987). Mentre il Consiglio nazionale, su proposta della sua Commissione, ha respinto tale proroga il 5 dicembre 2002 (Boll. uff. 2002 N 1969). Per contro, entrambe le Camere nella sessione primaverile 2002 hanno adottato la proroga del termine per l’iniziativa popolare 00.086 «per un’offerta appropriata di posti di tirocinio», mentre l’Assemblea federale stava elaborando una nuova legge sulla formazione professionale la cui adozione da parte delle Camere era prevista ancora nello stesso anno (Boll. uff. 2002 N 397, Boll. uff. 2002 S 248).
Se la possibilità del ritiro condizionato di un’iniziativa popolare viene introdotta, occorre considerare anche i casi in cui l’Assemblea federale non ha ancora concluso la procedura di appianamento delle divergenze su un controprogetto indiretto. Si tratta in tal caso di determinare quando i promotori dell’iniziativa devono deciderne il ritiro condizionato poiché in questi casi, dopo il voto finale sull’iniziativa popolare, ossia quando il comitato d’iniziativa deve normalmente deciderne il ritiro, il risultato del controprogetto indiretto in Parlamento non è ancora noto. Il rapporto tra il nuovo articolo 73a e il vigente articolo 74 capoverso 2 pone quindi un problema.
L’articolo 74 capoverso 2 LDP è comunque problematico per diversi aspetti. In primo luogo, le sue disposizioni sono vaghe per quanto riguarda lo stadio nel quale deve trovarsi un controprogetto indiretto per motivare un rinvio della votazione popolare. In secondo luogo, la durata massima della proroga non è stabilita. Teoricamente, l’Assemblea federale potrebbe quindi, proprio nel momento in cui ha iniziato a elaborare una legge, differire di diversi anni l’indizione della votazione popolare su un’iniziativa già trattata. Il sistema dei termini di trattazione per le iniziativa popolari può in tal modo essere aggirato.
Si propone pertanto una nuova disposizione che si prefigge di risolvere il problema delle procedure di appianamento delle divergenze in corso su controprogetti indiretti. L’articolo 74 capoverso 2 LDP deve essere abrogato e sostituito da una formulazione più precisa che va inserita nell’articolo 105 LParl che disciplina la possibilità di prorogare di un anno il termine di trattazione di un’iniziativa.
Art. 74 cpv. 2bis (nuovo)
La disposizione secondo cui il Consiglio federale deve sottoporre l’iniziativa alla votazione popolare entro dieci mesi dal voto finale delle Camere federali (art. 74 cpv. 1 LDP) contribuisce a proteggere gli interessi dei promotori dell’iniziativa. La disposizione va completata precisando che in caso di ritiro condizionato di un’iniziativa popolare, questo termine decorre solo quando il controprogetto indiretto è respinto in votazione popolare e il Consiglio federale ne ha accertato validamente il risultato. Anche in questa fase, i promotori dell’iniziativa hanno ancora la possibilità di ritirarla in virtù dell’articolo 73 capoverso 1 LDP.
Visto che i controprogetti indiretti sono emanati sotto forma di legge e sottostanno quindi a referendum facoltativo per il quale la Costituzione federale prevede un termine di 100 giorni per la raccolta delle firme (art. 141 cpv. 1 Cost.), la votazione sull’iniziativa popolare non può essere organizzata entro un termine di dieci mesi, se il referendum contro il controprogetto indiretto è riuscito, il suo risultato è risicato e impugnato mediante ricorso, oppure se per almeno sei mesi non è possibile organizzare una votazione sull’iniziativa popolare, essendo un anno di elezioni. In base all’insieme delle prescrizioni costituzionali e legali e alle condizioni quadro effetti-