Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/4: Legge federale sui diritti politici (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare) · 15 pagine
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rate anche le modifiche costituzionali che non sono direttamente connesse a un’iniziativa popolare.
Le disposizioni relative al «controprogetto indiretto» nella LDP e al « disegno di atto legislativo strettamente connesso all’iniziativa popolare» nella LParl concernono dunque unicamente il termine entro il quale deve svolgersi la votazione popolare e il termine impartito alle autorità per trattare un’iniziativa popolare. Si tratta dell’unico legame giuridico tra questi atti o disegni di atti e le iniziative popolari. Il termine previsto dalla LDP ha lo scopo di permettere all’Assemblea federale di concludere i lavori su un controprogetto legislativo di ampia portata prima che sia organizzata la votazione su un’iniziativa popolare a proposito della quale le Camere hanno già preso una decisione concorde. La regola stabilita nella LDP si riferisce quindi solo ai disegni di legge. Per contro, le proroghe dei termini previste dalla LParl si riferiscono alla trattazione delle iniziative da parte del Consiglio federale e del Parlamento e possono concernere disegni di atti di tutti i livelli.
2.4 Ritiro di una domanda di referendum o di un’iniziativa popolare
Mentre un referendum a livello federale non può essere ritirato (art. 59b LDP), le iniziative popolari possono essere ritirate incondizionatamente (art. 68 cpv. 1 lett. c in relazione con l’art. 73 cpv. 1 LDP).
È opportuno rilevare che l’articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 1962 sul modo di procedere per la domanda d’iniziativa popolare concernente la revisione della Costituzione federale (legge sulle iniziative popolari), abrogata nel 1976, prevedeva già una clausola di ritiro condizionato di un’iniziativa popolare che conferiva la facoltà di ritirare l’iniziativa sia a favore d’un controprogetto dell’Assemblea federale sia incondizionatamente. La presente iniziativa parlamentare riprende quindi una vecchia idea. In linea generale, la possibilità di ritirare un’iniziativa popolare si è concretizzata a partire dal 1908 (FF 1908 IV 475, ted), in relazione con un controprogetto diretto del 26 giugno 1908 all’iniziativa popolare concernente l’utilizzazione delle forze idrauliche (FF 1907 II 624, ted); controprogetto approvato dal popolo e dai Cantoni dopo il ritiro dell’iniziativa (FF 1908 VI 9, ted; CS 25 6).
2.5 Evoluzione della pratica del ritiro in caso di controprogetto indiretto
Affinché le Camere federali non diventino un burattino nelle mani di comitati d’iniziativa volubili, i progetti legislativi di questo genere sono stati generalmente dotati, sin dallo sviluppo intenzionale dei controprogetti «materiali» (come erano definiti in precedenza) o «indiretti», di una disposizione condizionale di pubblicazione secondo cui il controprogetto indiretto doveva essere pubblicato nel Foglio federale