Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/4: Legge federale sui diritti politici (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare) · 15 pagine

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sere nettamente distinti uno dall’altro. Mentre il rapporto tra iniziativa popolare e controprogetto diretto è disciplinato a livello costituzionale (art. 139 e 139b Cost.), la definizione di «controprogetto indiretto», pur essendo iscritta nella legge federale sui diritti politici, nella pratica politica può avere svariati significati.

2.2 Controprogetto diretto

L’articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale prevede che l’Assemblea federale può contrapporre un controprogetto a un’iniziativa popolare. Questo controprogetto è sottoposto al voto popolare contemporaneamente all’iniziativa. Il Popolo e i Cantoni hanno la possibilità di accettare entrambi i progetti. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati (art. 139b Cost.). Simili progetti del Parlamento sono sempre a livello costituzionale e sottostanno al voto obbligatorio del popolo e dei Cantoni. Sono quindi denominati «controprogetti diretti» poiché possono essere contrapposti a un’iniziativa popolare nella votazione popolare se l’iniziativa non è ritirata. Questa procedura ha dato buoni risultati e non occorre legiferare in questo ambito.

2.3 Controprogetto indiretto e « disegno di atto legislativo strettamente connesso all’iniziativa popolare »

La nozione di «controprogetto indiretto» si trova solo nella legge federale sui diritti politici (LDP, RS 161.1). Nell’articolo 74 capoverso 2, i «controprogetti indiretti» sono designati «controprogetti a livello di legge». Il legislatore utilizza questa nozione solo in relazione con la possibilità di prorogare il termine di dieci mesi per l’indizione della votazione popolare. Un simile controprogetto indiretto si intende quindi a livello di legge e di conseguenza non può mai essere opposto direttamente a un’iniziativa popolare. Sottostà a referendum facoltativo e, in caso di riuscita del referendum, è richiesta solo la maggioranza del popolo.

La legge sul Parlamento (LParl) utilizza l’espressione « disegno di atto legislativo strettamente connesso all’iniziativa popolare» (art. 97 cpv. 2 e 105 cpv. 1 LParl, RS 171.10). Le due disposizioni interessate riguardano la possibilità di prorogare il termine di trattazione di un’iniziativa popolare in presenza di un simile disegno.

La LParl non utilizza di proposito la definizione di «controprogetto indiretto» prevista nella LDP. Da un lato, si tratta in questo caso unicamente di disegni di atti legislativi che possono eventualmente diventare controprogetti indiretti in senso politico, se le due Camere lo approvano. Le disposizioni della LParl si prefiggono di permettere alle autorità di coordinare nel tempo le loro attività legislative con l’iniziativa popolare affinché il popolo e i Cantoni possano votare sull’iniziativa popolare conoscendo i risultati di tali attività. È possibile che un disegno di atto legislativo avente un’affinità tematica con l’iniziativa popolare comporti una proroga del termine per poi essere bocciato alla fine della procedura parlamentare. In tal caso, non si tratta dunque di un «controprogetto indiretto». Questa informazione è importante per i cittadini che devono pronunciarsi su un’iniziativa popolare.

D’altro lato, un disegno di atto legislativo strettamente connesso all’iniziativa popolare può anche essere un atto non sottoposto a referendum, ad esempio un decreto federale o un’ordinanza dell’Assemblea federale. In questo contesto, vanno conside-