Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/4: Legge federale sui diritti politici (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare) · 15 pagine
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ve, una corretta organizzazione di una votazione federale esige, in effetti, almeno 13 ½ settimane (cfr. FF 2001 5665, con dettagli) e il Consiglio federale deve stabilire quali testi porre in votazione almeno quattro mesi prima del giorno della votazione (art. 10 LDP).
Art. 90a
Non avrebbe senso modificare le disposizioni poco soddisfacenti della legge senza permettere alle iniziative popolari attualmente pendenti di beneficiare di tali modifiche, tanto più che queste ultime sono scaturite proprio da un’iniziativa popolare in corso. La stessa disposizione transitoria deve essere integrata nell’articolo 173 numero 7 LParl.
4.2 Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl; RS 171.10)
Art. 105 cpv. 1bis (nuovo)
Secondo l’articolo 105 capoverso 1 LParl, se una Camera si pronuncia per un controprogetto o per un disegno di atto legislativo strettamente connesso all’iniziativa, l’Assemblea federale può prorogare di un anno il termine di trattazione di un’iniziativa popolare. Questa disposizione presuppone che l’Assemblea federale debba poter concludere i suoi lavori concernenti un controprogetto diretto o indiretto prima di pronunciarsi sull’iniziativa popolare e prima che quest’ultima sia sottoposta a votazione popolare. Il popolo e i Cantoni, come pure i deputati devono poter votare conoscendo i risultati dei lavori dell’Assemblea federale. Vi sono tuttavia, come illustrato sopra, controprogetti indiretti la cui elaborazione richiede molto tempo e per i quali la procedura di appianamento delle divergenze non è ancora conclusa alla scadenza del nuovo termine. In simili casi, l’Assemblea federale poteva sinora avvalersi della disposizione dell’articolo 74 capoverso 2 LDP che le permetteva di prorogare il termine per l’indizione della votazione popolare.
Come già mostrato, la formulazione imprecisa di questa disposizione della LDP pone seri problemi dal punto di vista dei principi della democrazia. Piuttosto che permettere di rinviare la votazione popolare dopo il voto finale delle Camere federali sull’iniziativa in questione, sarebbe in effetti più sensato permettere di prorogare ulteriormente il termine dell’esame parlamentare, definendo rigorose condizioni. Si propone, quindi, in questo ambito che l’Assemblea federale possa prorogare di un ulteriore anno il termine di trattazione di un’iniziativa popolare se un disegno di atto legislativo, sotto forma di legge federale e strettamente connesso all’iniziativa popolare, si trova nella procedura di appianamento delle divergenze. Contrariamente al tenore del vigente articolo 74 capoverso 2 LDP, si precisa che può trattarsi solo di disegni di legge che sono già nella procedura di appianamento delle divergenze, ossia sui quali le due Camere si sono già pronunciate una volta. Diversamente dalla disposizione della LPD, in questo caso non è l’indizione della votazione popolare ad essere rinviata, ma il termine per l’esame parlamentare che è prorogato. Questa disposizione ha il vantaggio che non occorre decidere sull’iniziativa popolare prima che tutte le divergenze concernenti il controprogetto indiretto siano appianate. Teoricamente questo aspetto può essere importante per i deputati se prendono la loro decisione sull’iniziativa popolare sulla base dei risultati delle deliberazioni relative al controprogetto. Contrariamente alla vigente disposizione dell’articolo 74 capoverso