Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 16 pagine
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Art. 26a
Cpv. 1
Rifiuto:
Due partecipanti rifiutano questa disposizione (UDC, PS). L’UDC ritiene che al termine di un mandato l’Incaricato debba essere sottoposto alla stessa procedura prevista per la nomina iniziale. A suo parere non c’è alcuna ragione di prevedere il tacito rinnovo del mandato dell’Incaricato quando invece i giudici federali devono essere regolarmente rieletti dal Parlamento. Inoltre, la questione relativa all’esistenza di motivi oggettivi sufficienti a far sì che il Consiglio federale decida di non rinnovare il mandato dell’Incaricato dovrebbe, in caso di controversia, essere sottoposta all’esame di un giudice. Il PS ritiene che la revoca dell’Incaricato da parte del Consiglio federale senza l’approvazione del Parlamento sia inaccettabile.
Riserve:
Un partecipante chiede un riesame di questa disposizione (SO), osservando che il rapporto esplicativo non indica perché la decisione del Consiglio federale di non rinnovare il mandato dell’Incaricato in presenza di motivi oggettivi sufficienti non venga sottoposta all’approvazione del Parlamento. Il concetto di «motivi obiettivi sufficienti» è troppo vaga e dovrebbe essere concretizzata in giurisprudenza. La decisione di non rinnovare il mandato dell’Incaricato dovrebbe essere limitata a «motivi importanti», secondo quanto previsto dall’articolo 26a capoverso 2 o dall’articolo 12 capoverso 6 delle legge sul personale federale (RS 172.220.1). Un altro partecipante chiede inoltre che i motivi del mancato rinnovo del mandato dell’Incaricato debbano essere esplicitati (PS). In effetti, il concetto di «motivi oggettivi sufficienti» lascia troppo spazio a decisioni arbitrarie, il che contrasta con il principio dell’indipendenza dell’Incaricato.
Cpv. 3
Due partecipanti ritengono che la revoca dell’Incaricato prima del termine del mandato debba essere sottoposta all’approvazione del Parlamento (Cantone: VD; partito: PS).
Un partecipante non è convinto che le condizioni di revoca previste dal progetto costituiscano misure in grado di garantire una maggiore indipendenza dell’Incaricato (NE).
Art. 26b
Consenso:
Un partecipante approva questa disposizione, che prevede che il Consiglio federale possa autorizzare l’Incaricato a esercitare, a determinate condizioni, un’altra attività (privatim). Sarebbe tuttavia auspicabile che il suddetto esercitasse le proprie funzioni a tempo pieno. Sarebbero in ogni caso da escludere le attività economiche o vincolate da obblighi di segretezza.
Rifiuto: