Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 16 pagine

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Un partecipante ritiene che il fatto di autorizzare l’Incaricato a esercitare un’altra attività sia incompatibile con il principio d’indipendenza (un privato). Il progetto dovrebbe vietare l’esercizio di qualsiasi attività lucrativa, come avviene per i giudici ordinari del Tribunale federale.

Altre osservazioni:

Un partecipante ritiene che questa disposizione determini l’aumento del tasso di occupazione dell’Incaricato dal 60 per cento al 100 per cento (Datenschutz-Forum Schweiz). Quand’anche un’attività a tempo parziale rimanesse praticabile, si dovrebbe autorizzare solo l’esercizio di un’attività accessoria non a scopo di lucro.

Art. 30

Nessuna osservazione.

Art. 34

Stessa osservazione formulata a proposito dell’ingresso della LPD.

Art. 38a

Nessuna osservazione.

3.5 Codice penale

In generale

Un partecipante approva espressamente le modifiche apportate al Codice penale (NE).

Ingresso

Nessuna osservazione.

Art. 355f Cpv. 1

Riserve:

Un partecipante ritiene che il capoverso 1 lettera d e il capoverso 4 lettera c siano in contraddizione (TG) e propone di conseguenza la seguente formulazione del capoverso 4 lettera c: «der Drittstaat oder das internationale Organ anderweitige Garantien für einen angemessenen Schutz der Daten gewährleisten».

Un partecipante ritiene che l’aggettivo «adeguato» non sia abbastanza chiaro e propone quindi di sostituirlo con l’aggettivo «elevato» (Federazione svizzera dei funzionari di polizia).