Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 16 pagine

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- dovrebbe essere trasposto anche l’articolo 5 della decisione quadro, concernente la fis-

sazione di termini per la cancellazione dei dati (Cantone: BS; altre organizzazioni e associazioni: privatim);

- la registrazione di cui all’articolo 10 della decisione quadro non risulterebbe garantita

nella legge sullo scambio d’informazioni Schengen (Cantone: BS; altre organizzazioni e associazioni: privatim);

- dovrebbe essere trasposta anche la disposizione facoltativa riguardante i termini applica-

bili alla conservazione dei dati, di cui all’articolo 9 della decisione quadro (SH);

- l’articolo 14 della decisione quadro relativo alla trasmissione di dati a persone private

negli Stati membri dovrebbe essere applicato con estrema cautela (Federazione svizzera dei funzionari di polizia):

- il concetto di «contrassegno» contenuto nella decisione quadro non risulterebbe ben de-

finito nella LPD (PS).

2.4 Altre osservazioni di ordine generale

Sono state formulate le seguenti osservazioni:

- se si tiene conto dell’evoluzione della legislazione dell'UE in materia di protezione dei

dati, varrebbe la pena di considerare la possibilità e l’opportunità di un coordinamento dei lavori legislativi a livello sia federale che cantonale, al fine di avvalersi di eventuali sinergie (FR). Sarebbe utile inoltre che la Confederazione svolgesse un ruolo di coordinamento in ordine agli adeguamenti legislativi a livello cantonale (SH, VD);

- il progetto non tiene sufficientemente conto delle conseguenze e degli oneri supplemen-

tari che ricadrebbero sui Cantoni (Cantone: BE; associazione mantello dell’economia: Centre Patronal);

- l’evoluzione e la complessità delle varie norme vigenti in materia di protezione dei dati

pongono le autorità esecutive di fronte a una vera e propria sfida. Sarebbe quindi utile mettere a disposizione di dette autorità strumenti ausiliari utili a garantire la sicurezza del diritto e una messa in pratica uniforme delle norme in questione (SZ). Un altro partecipante richiede al DFGP di formulare raccomandazioni complete e precise all’indirizzo dei Cantoni per quanto riguarda la generalizzazione dell’obbligo d’informare (VS);

- sette partecipanti rilevano in via generale che i rinvii alla LPD figuranti nelle leggi speciali

non sono conformi alla Costituzione federale e oltretutto sono inutili (Cantoni: VD, LU, AG, BL, BE, TI; altre organizzazioni e associazioni: privatim);

- un partecipante fa notare che sarebbe opportuno correggere l’errore introdotto

nell’articolo 12 capoverso 1 lettera a in occasione dell’ultima revisione della LPD (un privato);

- un partecipante (PS) si rammarica che il Consiglio federale si accontenti di un program-

ma ridotto ai minimi termini per realizzare le raccomandazioni dell'UE sul rafforzamento dell’indipendenza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (in seguito l’«Incaricato»);

- un partecipante chiede che il Consiglio federale trasmetta per approvazione al Parlamen-

to il budget dell’Incaricato senza apportarvi modifiche, come accade per il budget del Controllo federale delle finanze. Questa soluzione corrisponderebbe meglio alla funzione istituzionale dell’Incaricato in quanto autorità di controllo (PS).