Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 16 pagine

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2 Risultati concernenti le questioni fondamentali

2.1 Valutazione generale del progetto

2.1.1 Partecipanti che approvano integralmente il progetto

18 partecipanti alla consultazione approvano il progetto nella sua totalità:

- i Cantoni GE, NW, UR, OW, FR, ZG, SZ, LU, AI, AG, GR, BL, SG, VS, AR;

- il PPD e il PLR;

- l’Unione delle città svizzere e l’Associazione dei comuni svizzeri.

2.1.2 Partecipanti che approvano il progetto con qualche riserva

18 partecipanti sono d’accordo sul progetto, ma fanno presenti alcune riserve (undici Cantoni: BS, BL, SH, SO, TG, VD, NE, JU, BE, ZH, TI; tre associazioni mantello dell’economia: Centre Patronal, économiesuisse, swissbanking; altre organizzazioni: privatim, Datenschutz-Forum Schweiz, Federazione svizzera dei funzionari di polizia e un privato).

2.1.3 Partecipanti che chiedono di modificare il progetto

Due partecipanti si limitano a chiedere che il progetto venga modificato in alcuni punti (UDC, PS).

2.1.4 Partecipanti che rifiutano il progetto

Nessun partecipante rifiuta formalmente il progetto.

2.2 Valutazione del progetto in generale

2.2.1 Il progetto legislativo

Il progetto sottoposto a consultazione traspone nel diritto svizzero determinate disposizioni della decisione quadro, nella misura in cui la nostra legislazione non soddisfa i requisiti in materia di blocco dei dati (art. 4 par. 3), di trasferimento di dati a uno Stato terzo, a un organo internazionale o a persone private (art. 13 e 14) e quelli che riguardano l’obbligo d’informare (art. 16 par. 1 e 2) e l’ autorità di controllo nazionale (art. 25). Considerato che il campo di applicazione della decisione quadro è circoscritto alle comunicazioni di dati effettuate nel quadro della cooperazione instaurata da Schengen, ma che ciononostante gli Stati sono liberi di applicare la decisione anche al trattamento dei dati nel loro ambito nazionale, il progetto fa una distinzione tra gli articoli 4 paragrafo 3 e 16 paragrafo 1, che corrispondono a principi generali di protezione dei dati, da un lato, e gli articoli 13, 14 e 16 paragrafo 2, che costituiscono norme di protezione dei dati specificamente riferite a Schengen, dall’altro. Di conseguenza, esso prevede l'applicazione degli articoli 4 paragrafo 3 e 16 paragrafo 1 all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dagli organi federali e l'applicazione degli articoli 13, 14 e 16 paragrafo 2 ai soli dati scambiati nell’ambito della cooperazione Schengen.