Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 16 pagine
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Rifiuto:
Due partecipanti ritengono che il rinvio all’articolo 9 capoverso 4 sia errato e di conseguenza chiedono che venga eliminato (associazioni mantello dell’economia: économiesuisse e swissbanking).
Riserve:
Il Canton Ticino rileva un errore nella versione italiana. Si deve sostituire il termine «Incaricato» con «detentore della protezione dei dati».
Art. 18a In generale
Consenso:
Un partecipante approva espressamente il rafforzamento dei diritti della persona interessata e in particolare l'obbligo a carico degli organi federali di informare le persone interessate di qualsiasi raccolta di dati che le riguardino (ZG).
Rifiuto:
Due partecipanti richiedono l’eliminazione di questa disposizione (SO e NE), ritenendo che l’obbligo d’informare di cui all’articolo 16 paragrafo 1 della decisione quadro non debba essere applicato a tutti i trattamenti effettuati dagli organi federali, ma solo alle comunicazioni di dati che hanno avvengono nell’ambito della cooperazione Schengen.
Riserve:
Cinque partecipanti manifestano scetticismo in merito alla scelta di applicare l’obbligo d’informare a tutti i trattamenti effettuati dagli organi federali (Cantoni: BS e TI; associazione mantello dell’economia: Centre Patronal; organizzazioni: Datenschutz-Forum Schweiz, privatim). Un partecipante chiede che l’obbligo d’informare sia limitato alle comunicazioni di dati effettuate nell’ambito della cooperazione Schengen (Centre Patronal). Un altro partecipante chiede di introdurre l’obbligo d’informare la persona interessata quando si comunicano dati personali a Stati terzi (Datenschutz-Forum Schweiz).
Cpv. 3
Stessa osservazione formulata a proposito dell’articolo 14 capoverso 3.
Cpv. 4
Un partecipante richiede ulteriori spiegazioni in merito all’obbligo d’informare la persona interessata e alle eccezioni previste nel caso in cui i dati siano stati raccolti presso la persona stessa (AG).