Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 16 pagine

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Per quanto riguarda la scelta legislativa, il progetto sottoposto a consultazione adotta un approccio settoriale, che consiste nel trasporre gli articoli 13, 14 e 16 paragrafo 2 in funzione dell’ambito di cooperazione considerato, vale a dire nella legge federale del 12 giugno 2009 sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen (legge sullo scambio d’informazioni Schengen)1 per il settore della cooperazione di polizia e nel titolo quarto del libro terzo del Codice penale2 per il settore della cooperazione giudiziaria. Gli articoli 4 paragrafo 3 e 16 paragrafo 1 della decisione quadro sono trasposti nella legge sulla protezione dei dati (LPD)3.

2.2.2 Partecipanti che approvano il progetto

Due partecipanti approvano espressamente l’approccio settoriale del progetto, che consiste nel trasporre le disposizioni della decisione quadro in funzione del settore di cooperazione considerato (Cantone: ZH; associazione mantello dell’economia: Centre Patronal).

Un partecipante approva la scelta di non adottare una legislazione federale speciale per la trasposizione della decisione quadro e di scartare anche la variante consistente nel creare una sezione specifica relativa alla comunicazione di dati personali all’interno delle varie leggi interessate (Datenschutz-Forum Schweiz).

Un altro partecipante approva la scelta di applicare gli articoli 4 paragrafo 3 e 16 paragrafo 1 della decisione quadro a tutti i trattamenti di dati effettuati dagli organi federali e di circoscrivere l'applicazione degli articoli 13, 14 e 16 paragrafo 2 della decisione quadro ai soli dati scambiati nell’ambito della cooperazione Schengen (GR).

2.2.3 Partecipanti che manifestano scetticismo

Pur senza mettere in discussione il progetto nella sua totalità, tre partecipanti si dichiarano scettici rispetto alla scelta di applicare determinate disposizioni della decisione quadro a tutti i trattamenti effettuati dagli organi federali (Cantoni: BS, BL e TI; associazioni mantello dell’economia: Centre Patronal; organizzazioni: Datenschutz-Forum Schweiz, privatim).

2.2.4 Partecipanti che rifiutano il progetto

Due partecipanti rifiutano la scelta di applicare i principi generali di protezione dei dati stabiliti dagli articoli 4 paragrafo 3 e 16 paragrafo 1 della decisione quadro a tutti i trattamenti effettuati dagli organi federali (SO, NE).

2.3 Osservazioni particolari riguardanti la decisione quadro

Alcune disposizioni della decisione quadro sono state oggetto delle seguenti osservazioni:

- il principio di finalità stabilito dall’articolo 3 paragrafo 2 della decisione quadro dovrebbe

essere definito con maggior precisione nell’ambito della LPD (Cantone: BS; altre organizzazioni e associazioni: privatim);

1 FF 2009 3873; RS 362.2

2 RS 311.0

3 RS 235.1