Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/42: Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale · 16 pagine
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3 Osservazioni riguardanti le singole disposizioni
3.1 Decreto federale che approva e attua lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
Nessuna osservazione.
3.2 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
In generale
Un partecipante approva espressamente le modifiche apportate alla legge sugli stranieri (NE).
Art. 111c cpv. 3
Rifiuto:
Un partecipante fa presente che il rinvio agli articoli 8 e 9 della LPD è contrario alla Costituzione federale e all’autonomia legislativa dei Cantoni in materia di protezione dei dati (SO) e chiede pertanto l’eliminazione di detto rinvio.
Riserve:
Tre partecipanti fanno presente che il rinvio alla LPD è contrario alla Costituzione federale e oltretutto inutile (Cantoni: LU e AG; altre organizzazioni e associazioni: privatim).
Art. 111e
Nessuna osservazione.
Art. 111f, primo periodo
Rifiuto:
Stessa osservazione formulata a proposito dell’articolo 111c capoverso 3.
Un partecipante propone di sostituire la disposizione in questione con la seguente formulazione: «Das Auskunftsrecht richtet sich entsprechend der datenbearbeitenden Stelle nach dem Datenschutzrecht des Bundes oder dem Datenschutzrecht des Kantons» (BS).
Riserve:
Cinque partecipanti fanno presente che il rinvio di cui all’articolo 111f, primo periodo, secondo il quale il diritto di accesso è retto dagli articoli 8 e 9 della LPD, è inutile e che sarebbe