Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/51: Legge sulla coordinazione tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione · 15 pagine
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2.2 Modifiche nella legge sul Tribunale federale
Art. 83 lett. dn. 1
II diritto in vigore esclude la possibilità di presentare ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro decisioni d'asilo. Per casi limitati, l'avamprogetto prevede ora la possibilità di impugnare dinanzi al Tribunale federale una decisione sul ricorso in materia d'asilo pronunciata dal Tribunale amministrativo federale.
L'accesso al Tribunale federale nel settore dell'asilo deve essere limitato alle decisioni sul ricorso in materia d'asilo pronunciate dal Tribunale amministrativo federale contro richiedenti l'asilo per i quali esiste una domanda d'estradizione dello Stato da cui hanno chiesto di essere protetti. Si tratta dei casi in cui parallelamente alla procedura d'asilo è pendente una procedura d'estradizione o esiste una decisione d'estradizione passata in giudicato.
L'oggetto di ricorso è la decisione del Tribunale amministrativo federale concernente il riconoscimento o il rifiuto della qualità di rifugiato, ovvero la concessione o il rifiuto dell'asilo. Alla luce dell'esiguo numero di casi di ricorso possibili, il diritto al ricorso non viene ulteriormente limitato, per esempio per escludere esplicitamente l'impugnazione di una decisione di non entrata nel merito o di una decisione sulle spese oppure il ricorso in casi poco rilevanti. Il Tribunale federale può quindi essere adito soltanto in caso di procedure d'asilo e d'estradizione parallele e nelle situazioni sopramenzionate. Nelle altre procedure d'asilo non è possibile interporre ricorso dinanzi al Tribunale federale.
La nuova possibilità di ricorso in materia d'asilo viene fissata nella legge sul Tribunale federale mediante un'integrazione dell'articolo 83 lettera d numero 1.
Il ricorso può essere interposto dalla persona interessata dalle procedure d'asilo e d'estradizione oppure dall'Ufficio federale della migrazione. Il diritto di interporre ricorso della persona interessata è sancito nella disposizione generale dell'articolo 89 capoverso 1 della legge sul Tribunale federale, mentre l'articolo 89 capoverso 2 lettera a fìssa il diritto al ricorso del Dipartimento. Quest'ultimo può poi delegare tale diritto all'Ufficio federale mediante un'ordinanza18.
Art. 107 cpv. 3
Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale il diritto in vigore prevede per casi limitati la possibilità di interporre ricorso presso il Tribunale federale. È previsto che il Tribunale federale prenda la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Questa disposizione, che serve ad accelerare la procedura, non è efficace se parallelamente alla procedura d'estradizione è ancora in corso una procedura d'asilo. In questi casi, l'eventuale decisione di non entrare nel merito rientra nel margine d'apprezzamento del Tribunale federale. È quindi necessario un adeguamento dell'articolo 107 capoverso 3 della legge sul Tribunale federale.
18 Bernhard Waldmann, in Basler Kommentar Bundesgerichtsgeselz, 2008, n. 50 ad art. 89.