Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/51: Legge sulla coordinazione tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione · 15 pagine
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namento dei rimedi giuridici è stato stabilito con la riforma della giustizia ed è in vigore dal 1 ° gennaio 20074.
Per la procedura d'asilo è determinante la Convenzione del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati, che vieta l'espulsione o l'allontanamento di un rifugiato in uno Stato in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche (art. 33 cpv. 1). Questa disposizione, che sancisce il principio del «non-refoulement», esclude un'estradizione verso lo Stato in cui il rifugiato è perseguito.
Il principio del «non-refoulement» è fissato anche nella Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 19576 (art. 3 cpv. 2), secondo la quale l'estradizione non viene concessa se è richiesta da uno Stato in cui c'è pericolo di persecuzione. Inoltre, anche l'articolo 2 della legge federale del 20 marzo 19817 sull'assistenza in materia penale (AIMP) contiene un principio simile. Il divieto di estradizione in caso di pericolo di tortura oppure di pena o trattamento inumano o degradante fa parte del diritto internazionale cogente, risulta dall'articolo 3 della Convenzione del 4 novembre 19508 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e nel diritto nazionale svizzero è retto dall'articolo 25 capo verso 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 101)9.
Sia nella procedura d'asilo sia in quella d'estradizione è necessario valutare il pericolo concreto cui è esposta la persona interessata nello Stato in cui è perseguita. Di conseguenza, visto il parallelismo delle due procedure, le stesse questioni vengono praticamente esaminate da due Uffici federali da punti di vista differenti, per poi essere verifìcate da tribunali federali diversi. A questo si aggiungono problemi pratici, perché non esiste un'interfaccia automatizzata tra le banche dati dei due Uffici federali.
Secondo l'attuale prassi del Tribunale federale, se una persona chiede l'asilo parallelamente a una procedura d'estradizione, l'estradizione non viene concessa allo Stato di persecuzione finché la domanda d'asilo non è respinta con decisione passata in giudicato. Se una persona ha ottenuto lo statuto di rifugiato, una procedura d'estradizione può essere eseguita soltanto dopo la revoca dell'asilo10.
4 Nella deliberazione concernente la legge sul Tribunale federale e la legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, il Consiglio degli Stati aveva inizialmente approvato la proposta del Consiglio federale, che per le decisioni d'estradizione e di assistenza giudiziaria prevedeva il Tribunale amministrativo federale come prima e ultima istanza di ricorso (01.023; Boll. Uff. 2003 pag. 875).
5 RS 0.142.30
6 RS 0.353.1
7 RS 351.1
8 RS 0.101
9 P.es. sentenza del Tribunale federale del 18.12.2007, 1C_205/2007, consid. 6.3 (non disponibile in italiano).
10 P.es. sentenza del Tribunale federale del 14.12.2005, 1A.267/2005, consid. 3 (non disponibile in italiano).