Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/51: Legge sulla coordinazione tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione · 15 pagine
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5 Aspetti giuridici
5.1 Legalità e costituzionalità
Gli avamprogetti di legge si basano sugli articoli 54 capoverso 1 e 121 capoverso 1 Cost.
5.2 Compatibilita con gli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera
L'avamprogetto si prefìgge di riunire a livello del Tribunale federale le procedure parallele d'asilo e d'estradizione. Permette due procedure separate sul piano delle istanze specializzate e delle autorità di ricorso di prima istanza ed è formulato nel pieno rispetto del principio del «non-refoulement». In questo modo, viene accolta un'importante esigenza espressa dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati20.
L'avamprogetto rispetta gli obblighi assunti dalla Svizzera attraverso la ratifica delle pertinenti convenzioni internazionali (cfr. a questo proposito n. 1.1.1.1). La Convenzione sullo statuto dei rifugiati vieta l'espulsione o l'allontanamento di un rifugiato in uno Stato in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche (art. 33 cpv. 1). La Convenzione europea di estradizione sancisce un divieto di estradizione in caso di pericolo di tortura oppure pena o trattamento crudele o inumano (art. 3 cpv. 2). Tale divieto, che fa parte del diritto internazionale cogente, si basa sulla CEDU (art. 3) e si ritrova nella Cost. (art. 25 cpv. 3)21. L'avamprogetto tiene conto di questi principi internazionali.
5.3 Forma dell'atto
L'avamprogetto propone adeguamenti nelle leggi sul Tribunale federale, sull'asilo e sull'assistenza in materia penale. Dal momento che vi è uno stretto legame tra le singole modifiche, quest'ultime sono riunite in un unico atto sotto un unico titolo. L'atto legislativo mantello verrà pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali senza numero RS; le singole modifiche verranno inserite direttamente nelle corrispondenti leggi federali pubblicate nella Raccolta sistematica del diritto federale.
5.4 Indagine conoscitiva
La legge del 18 marzo 200522 sulla consultazione prevede indagini conoscitive su progetti di portata minore (art. 10).
20 Rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR): Guidance Note on Exlradition and International Refugee Protection, aprile 2008.
21 Cfr. p.es. sentenza del Tribunale federale del 18.12.2007, 1C_205/2007, consid. 6.3 (non disponibile in italiano).
22 RS 172.061