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Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 18 pagine
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Legge sulla garanzia dei depositi bancari
Art. 32 cpv. 3bis (nuovo)
3bis Il diritto di impugnazione si prescrive in due anni dall’approvazione del piano di risanamento.
Art. 37a Depositi privilegiati
1 I depositi a nome del depositante, come pure le obbligazioni di cassa, depositati presso una banca a nome del depositante, sono collocati, sino all’importo massimo di 100 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF15.
2 Il Consiglio federale può adeguare l’ammontare massimo alla svalutazione monetaria.
3 I depositi presso imprese che operano in qualità di banche senza autorizzazione da parte della FINMA non sono privilegiati.
4 Qualora più persone siano titolari di un credito, il privilegio può essere esercitato una sola volta.
5 I crediti delle fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 198216 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, e i crediti delle fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 199317 sul libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati. Essi sono privilegiati sino all’importo massimo fissato nel capoverso 1, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati.
6 Le banche devono detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 per cento dei loro depositi privilegiati. La FINMA può aumentare questa quota e in casi giustificati concedere deroghe, in particolare agli istituti che, a causa della struttura delle loro attività, dispongono di una copertura equivalente.
Art. 37b Pagamento immediato
1
I depositi ai sensi dell’articolo 37a capoverso 1 vengono pagati immediatamente, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili.
2
La FINMA fissa nei singoli casi l’importo massimo dei depositi pagabili immediatamente. Essa tiene conto dell’ordine degli altri creditori secondo l’articolo 219 LEF18.
Art. 37c
Abrogato
15 RS 281.1
16 RS 831.40
17 RS 831.42
18 RS 281.1