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Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 18 pagine
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Legge sulla garanzia dei depositi bancari
Art. 15 Entità del contributo
1
Il contributo addossato a ogni singola banca è stabilito in funzione:
a. dell’entità dei depositi garantiti da essa detenuti;
b. del rischio proprio della banca di accadimento del caso garantito.
2
La FINMA stabilisce il rischio proprio della banca. A tal fine tiene conto in particolare:
a. della dotazione di capitale proprio;
b. del grado di indebitamento (leverage ratio);
c. della garanzia degli impegni da parte di terzi, in particolare della garanzia parziale o totale dello Stato concessa da un Cantone;
d. dell’incremento dei depositi garantiti;
e. di eventuali norme derogative ai sensi dell’articolo 37b capoverso 6 LBCR6. 3
Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 16 Riscossione dei contributi
1 Il FGD fattura i contributi.
2 Esso emana una decisione in caso di litigio in merito alla fattura.
Art. 17 Copertura
1 Le banche che detengono depositi garantiti sono tenute a fornire copertura per un terzo del capitale mirato.
2 Esse forniscono la copertura costituendo in pegno presso il FGD o mettendo a sua disposizione in maniera equivalente valori patrimoniali ammessi dalla Banca nazionale svizzera per le operazioni di pronti contro termine.
3 La copertura addossata ad ogni singola banca è calcolata conformemente all’articolo 15.
Art. 18 Ricavi delle risorse accumulate
1 I ricavi delle risorse accumulate sono accreditati al capitale mirato finché raggiungono due terzi di detto capitale.
2 Ove tale importo sia raggiunto i ricavi sono accreditati alle riserve. Lo stesso dicasi dei contributi forniti ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 ad accumulazione completata.
3 Le banche non hanno alcun diritto di partecipazione agli utili sui ricavi del FGD.
4 Su richiesta del FGD il Consiglio federale può autorizzare rimborsi alle banche attinti dalle riserve.