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Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 18 pagine
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Legge sulla garanzia dei depositi bancari
interessata, ma al massimo nella misura del 10 per cento del capitale mirato del FGD.
2 Su richiesta del FGD il Consiglio federale può autorizzare in singoli casi un importo maggiore.
Sezione 4: Organizzazione
Art. 7 Consiglio di amministrazione e segreteria
1 Il consiglio di amministrazione consta di cinque membri esperti al massimo. I membri sono designati dal Consiglio federale. Questo provvede affinché le banche siano adeguatamente rappresentate.
2
Il consiglio di amministrazione ha in particolare i seguenti compiti:
a. emana le decisioni del FGD;
b. provvede all’investimento del capitale ed emana direttive di investimento;
c. autorizza l’utilizzazione di risorse per la continuazione di servizi bancari;
d. propone al Consiglio federale il ricorso alla garanzia della Confederazione (variante: all’anticipo della Confederazione);
e. decide il preventivo e presenta il consuntivo;
f. informa il pubblico sui compiti e le attività del FGD.
3 Il consiglio di amministrazione designa una segreteria per l’esecuzione delle sue decisioni.
4
Il Consiglio federale emana un regolamento che disciplina l’attività del consiglio di amministrazione e della segreteria del FGD, come pure l’esecuzione delle sue decisioni.
Art. 8 Responsabilità
1
Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità del FGD, dei suoi organi e del suo personale è retta dalla legge sulla responsabilità del 14 marzo 19585.
2
Il FGD, i suoi organi e il suo personale rispondono soltanto se hanno violato doveri essenziali d’ufficio.
Art. 9 Rendiconto
1 Il rendiconto del FGD presenta la sua situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.
2
Esso si attiene ai principi generali dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si orienta su standard generalmente riconosciuti.