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Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 18 pagine

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Legge sulla garanzia dei depositi bancari

interessata, ma al massimo nella misura del 10 per cento del capitale mirato del FGD.

2 Su richiesta del FGD il Consiglio federale può autorizzare in singoli casi un importo maggiore.

Sezione 4: Organizzazione

Art. 7 Consiglio di amministrazione e segreteria

1 Il consiglio di amministrazione consta di cinque membri esperti al massimo. I membri sono designati dal Consiglio federale. Questo provvede affinché le banche siano adeguatamente rappresentate.

2

Il consiglio di amministrazione ha in particolare i seguenti compiti:

a. emana le decisioni del FGD;

b. provvede all’investimento del capitale ed emana direttive di investimento;

c. autorizza l’utilizzazione di risorse per la continuazione di servizi bancari;

d. propone al Consiglio federale il ricorso alla garanzia della Confederazione (variante: all’anticipo della Confederazione);

e. decide il preventivo e presenta il consuntivo;

f. informa il pubblico sui compiti e le attività del FGD.

3 Il consiglio di amministrazione designa una segreteria per l’esecuzione delle sue decisioni.

4

Il Consiglio federale emana un regolamento che disciplina l’attività del consiglio di amministrazione e della segreteria del FGD, come pure l’esecuzione delle sue decisioni.

Art. 8 Responsabilità

1

Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità del FGD, dei suoi organi e del suo personale è retta dalla legge sulla responsabilità del 14 marzo 19585.

2

Il FGD, i suoi organi e il suo personale rispondono soltanto se hanno violato doveri essenziali d’ufficio.

Art. 9 Rendiconto

1 Il rendiconto del FGD presenta la sua situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

2

Esso si attiene ai principi generali dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si orienta su standard generalmente riconosciuti.

5 RS 170.32