Progetto
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 18 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Legge sulla garanzia dei depositi bancari
3
Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivate dai principi di rendiconto devono essere rese pubbliche.
Art. 10 Imposte
Il FGD è esentato dalle imposte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Sono fatte salve le seguenti imposte federali:
a. l’imposta sul valore aggiunto;
b. l’imposta preventiva;
c. le tasse di bollo.
Art. 11 Costi
1 I costi amministrativi del FGD sono finanziati con i ricavi e, qualora questi non bastino, con le risorse disponibili.
2
Ove neppure le risorse disponibili bastino, i costi del FGD sono pagati dalle banche. La prestazione addossata ad ogni singola banca è stabilita secondo l’articolo 15.
Sezione 5: Finanziamento
Art. 12 Principio
1 Il FGD si finanzia con i contributi delle banche e i ricavi.
2
Esso può alienare o costituire in pegno i crediti che gli sono stati ceduti ai sensi dell’articolo 4 capoversi 4 e 5.
Art. 13 Capitale mirato
1 Il capitale mirato del FGD ammonta al 3 per cento della somma dei depositi garantiti di tutte le banche.
2
Il capitale mirato è calcolato ogni anno. È determinante lo stato dei depositi alla chiusura dell’esercizio contabile.
Art. 14 Accumulazione del capitale
1 Le banche che detengono depositi garantiti sono tenute ad accumulare due terzi del capitale mirato mediante contributi ricorrenti.
2 Ogni anno esse forniscono complessivamente al FGD il 4 % del capitale mirato da accumulare, finché tale capitale non è interamente accumulato.
3 Ogni banca deve fornire contributi per una durata di almeno 20 anni a prescindere dallo stato di accumulazione.
4 Le banche non hanno alcun diritto al rimborso dei contributi.