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Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 18 pagine

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Legge sulla garanzia dei depositi bancari

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Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivate dai principi di rendiconto devono essere rese pubbliche.

Art. 10 Imposte

Il FGD è esentato dalle imposte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Sono fatte salve le seguenti imposte federali:

a. l’imposta sul valore aggiunto;

b. l’imposta preventiva;

c. le tasse di bollo.

Art. 11 Costi

1 I costi amministrativi del FGD sono finanziati con i ricavi e, qualora questi non bastino, con le risorse disponibili.

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Ove neppure le risorse disponibili bastino, i costi del FGD sono pagati dalle banche. La prestazione addossata ad ogni singola banca è stabilita secondo l’articolo 15.

Sezione 5: Finanziamento

Art. 12 Principio

1 Il FGD si finanzia con i contributi delle banche e i ricavi.

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Esso può alienare o costituire in pegno i crediti che gli sono stati ceduti ai sensi dell’articolo 4 capoversi 4 e 5.

Art. 13 Capitale mirato

1 Il capitale mirato del FGD ammonta al 3 per cento della somma dei depositi garantiti di tutte le banche.

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Il capitale mirato è calcolato ogni anno. È determinante lo stato dei depositi alla chiusura dell’esercizio contabile.

Art. 14 Accumulazione del capitale

1 Le banche che detengono depositi garantiti sono tenute ad accumulare due terzi del capitale mirato mediante contributi ricorrenti.

2 Ogni anno esse forniscono complessivamente al FGD il 4 % del capitale mirato da accumulare, finché tale capitale non è interamente accumulato.

3 Ogni banca deve fornire contributi per una durata di almeno 20 anni a prescindere dallo stato di accumulazione.

4 Le banche non hanno alcun diritto al rimborso dei contributi.