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Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 18 pagine

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Legge sulla garanzia dei depositi bancari

Sezione 3: Disposizioni complementari in caso di fallimento di assicurazioni sulla vita

Art. 56 Liquidazione fallimentare del patrimonio vincolato

1

Se non adotta provvedimenti particolari, segnatamente se non è possibile il trasferimento dell’effettivo di assicurati ai sensi dell’articolo 51 capoverso 2 lettera b, la FINMA ordina la realizzazione del patrimonio vincolato.

2

L’ordine di realizzazione estingue i contratti d’assicurazione. Gli stipulanti e gli aventi diritto possono allora far valere le pretese contemplate nell’articolo 36 capoverso 3 della legge federale del 2 aprile 190837 sul contratto d’assicurazione, come pure le pretese sulle assicurazioni scadute e sulle quote di partecipazione agli utili accreditate.

37 RS 221.229.1