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Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 18 pagine
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Legge sulla garanzia dei depositi bancari
3
La FINMA designa uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sorveglianza della FINMA e le presentano rapporto su richiesta.
Art. 54 Effetti e iter
1
La decisione di fallimento esplica i medesimi effetti di una dichiarazione di fallimento ai sensi degli articoli 197–220 LEF35.
2
Fatta salva la disposizione qui appresso il fallimento deve essere eseguito conformemente agli articoli 221–270 LEF.
3
La FINMA può adottare decisioni e disposizioni derogative.
Art. 54a Crediti derivanti dai contratti di assicurazione (nuovo)
1
I crediti di assicurati che possono essere constatati mediante i libri dell’impresa di assicurazione sono considerati insinuati.
2
Il ricavato della realizzazione del patrimonio vincolato serve in primo luogo a coprire i crediti derivanti dai contratti d’assicurazione garantiti in virtù dell’articolo
17. L’eccedenza è versata alla massa fallimentare.
Art. 54b Assemblea dei creditori e comitato dei creditori (nuovo)
1
L’assembla dei creditori è indetta soltanto se i liquidatori del fallimento la considerano opportuna.
2
La FINMA può designare un comitato dei creditori. Essa ne descrive i compiti.
Art. 54c Ripartizione e chiusura della procedura (nuovo)
1
L’elenco di ripartizione non è pubblicato.
2
Ad avvenuta ripartizione i liquidatori del fallimento presentano un rapporto finale alla FINMA.
3
La FINMA adotta le decisioni necessarie alla chiusura della procedura. Essa rende pubblica tale chiusura.
Art. 54d Procedura estera di insolvenza (nuovo)
Al riconoscimento dei decreti esteri di fallimento e delle misure estere di insolvenza come pure al coordinamento con la procedura estera di insolvenza ai applicano per analogia gli articoli 37f e 37g della legge dell’8 novembre 193436 sulle banche.
35 RS 281.1
36 RS 952.0