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Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 18 pagine
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Legge sulla garanzia dei depositi bancari
3 Il FGD utilizza i rimborsi effettuati con le risorse della banca per ammortare il debito da mutuo nei confronti della Confederazione. Esso provvede con le proprie risorse al pagamento di un eventuale disavanzo.
Art. 26 Premio
1 Per la messa a disposizione permanente della sua garanzia la Confederazione riscuote dal FGD un premio annuale di un punto di base su tutti i depositi garantiti dopo deduzione del capitale disponibile del FGD.
2 Il FGD computa ulteriormente il premio alle banche conformemente all’articolo 15.
VARIANTE B DEL CAPITOLO 2
Capitolo 2: Garanzia della Confederazione
Art. 24 Caso di garanzia
1 La Confederazione garantisce e anticipa il pagamento dei depositi garantiti nella misura in cui sono esauriti gli attivi liquidi disponibili per il pagamento immediato ai sensi dell’articolo 37b LBCR9 e le risorse del FGD ai sensi dell’articolo 19 capoversi 1 e 2.
2 Il FGD presenta al Consiglio federale una proposta corrispondente.
3 Il Consiglio federale ne autorizza l’utilizzazione se ne sono adempiuti i presupposti e richiede il credito necessario conformemente all’articolo 33 della legge federale del 7 ottobre 200510 sulle finanze della Confederazione. Nei casi urgenti il Consiglio federale decide il credito conformemente all’articolo 34 della legge sulle finanze della Confederazione.
Art. 25 Modo di procedere e cessione legale
1 La Confederazione mette l’importo garantito ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 a disposizione dell’incaricato dell’inchiesta, dell’incaricato del risanamento o del liquidatore del fallimento istituito dalla FINMA. Questi ultimi pagano i depositi garantiti.
2 L’articolo 4 capoversi 3–5 si applica per analogia alla Confederazione.
3 Il rimborso alla Confederazione con le risorse della banca è autorizzato soltanto se l’importo messo a disposizione dal FGD è stato integralmente rimborsato.
9 RS 952.0
10 RS 611.0