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Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 18 pagine

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Legge sulla garanzia dei depositi bancari

Sezione 6: Scambio di dati e tutela giurisdizionale

Art. 22 Scambio di dati

Il FGD e la FINMA possono fornirsi tutte le informazioni e scambiarsi tutti i documenti necessari all’esecuzione della presente legge.

Art. 23 Tutela giurisdizionale

1 L’impugnazione delle decisioni del FGD è retta dalle disposizioni concernenti l’amministrazione della giustizia federale.

2 Il FGD è legittimato a ricorrere al Tribunale federale.

VARIANTE A DEL CAPITOLO 2

Capitolo 2: Anticipo della Confederazione

Art. 24 Principio

1 La Confederazione anticipa il pagamento dei depositi garantiti nella misura in cui sono esauriti gli attivi liquidi disponibili per il pagamento immediato ai sensi dell’articolo 37b LBCR7 e le risorse del FGD ai sensi dell’articolo 19 capoversi 1 e

2. A tale scopo concede al FGD un mutuo alle condizioni di interesse del mercato.

2 Il FGD presenta al Consiglio federale una proposta corrispondente.

3 Il Consiglio federale autorizza l’anticipo della Confederazione se ne sono adempiuti i presupposti e richiede il credito necessario conformemente all’articolo 33 della legge federale del 7 ottobre 20058 sulle finanze della Confederazione. Nei casi urgenti il Consiglio federale decide il credito conformemente all’articolo 34 della legge sulle finanze della Confederazione.

Art. 25 Modo di procedere e diritti

1 La Confederazione mette il suo anticipo a disposizione del FGD. Il pagamento è retto dall’articolo 4.

2 I depositanti non hanno alcuna pretesa diretta nei confronti della Confederazione.

7 RS 952.0

8 RS 611.0