Progetto
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 18 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Legge sulla garanzia dei depositi bancari
Sezione 6: Scambio di dati e tutela giurisdizionale
Art. 22 Scambio di dati
Il FGD e la FINMA possono fornirsi tutte le informazioni e scambiarsi tutti i documenti necessari all’esecuzione della presente legge.
Art. 23 Tutela giurisdizionale
1 L’impugnazione delle decisioni del FGD è retta dalle disposizioni concernenti l’amministrazione della giustizia federale.
2 Il FGD è legittimato a ricorrere al Tribunale federale.
VARIANTE A DEL CAPITOLO 2
Capitolo 2: Anticipo della Confederazione
Art. 24 Principio
1 La Confederazione anticipa il pagamento dei depositi garantiti nella misura in cui sono esauriti gli attivi liquidi disponibili per il pagamento immediato ai sensi dell’articolo 37b LBCR7 e le risorse del FGD ai sensi dell’articolo 19 capoversi 1 e
2. A tale scopo concede al FGD un mutuo alle condizioni di interesse del mercato.
2 Il FGD presenta al Consiglio federale una proposta corrispondente.
3 Il Consiglio federale autorizza l’anticipo della Confederazione se ne sono adempiuti i presupposti e richiede il credito necessario conformemente all’articolo 33 della legge federale del 7 ottobre 20058 sulle finanze della Confederazione. Nei casi urgenti il Consiglio federale decide il credito conformemente all’articolo 34 della legge sulle finanze della Confederazione.
Art. 25 Modo di procedere e diritti
1 La Confederazione mette il suo anticipo a disposizione del FGD. Il pagamento è retto dall’articolo 4.
2 I depositanti non hanno alcuna pretesa diretta nei confronti della Confederazione.