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Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 18 pagine
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Legge sulla garanzia dei depositi bancari
Art. 29 Risanamento della banca
Nel quadro del risanamento della banca il piano di risanamento deve garantire che ad avvenuto risanamento la banca adempia le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali.
Art. 30 Continuazione di servizi bancari
1
Il piano di risanamento può prevedere la continuazione di singoli servizi bancari a prescindere dalla sopravvivenza della banca in questione.
2
Il piano di risanamento può in particolare prevedere che il patrimonio o parte del patrimonio della banca, con attivi e passivi e relazioni contrattuali, sia trasferito a un altro soggetto di diritto o a una banca transitoria.
3
In caso di trasferimento delle relazioni contrattuali oppure del patrimonio della banca o di parti di esso, il cessionario subentra al posto della banca ad avvenuta omologazione del piano di risanamento.
Art. 31 Approvazione del piano di risanamento
1
La FINMA approva il piano di risanamento segnatamente se esso:
a. si basa su una valutazione prudente degli attivi della banca;
b. pone presumibilmente i creditori in una posizione migliore che non con un’apertura immediata del fallimento della banca;
c. tiene conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari e del grado dei creditori.
2
L’accordo dell’assemblea generale della banca non è necessario.
3
Il fatto che il piano di risanamento modifichi l’attuale struttura di partecipazione alla banca o che le relazioni contrattuali vengano trasferite ai sensi dell’articolo 30, non costituisce da solo un motivo di dissoluzione di singole relazioni di debito. Le disposizioni contrattuali contrarie non hanno effetto.
Art. 31a Rifiuto del piano di risanamento
1
Ove il piano di risanamento preveda un’ingerenza nei diritti dei creditori la FINMA impartisce ai creditori, al più tardi all’atto della sua approvazione, un termine entro il quale essi possono rifiutarlo.
2
Se i creditori che rappresentano più della metà dell’ammontare complessivo dei crediti allibrati che rientrano nella terza classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF14 rifiutano il piano di risanamento, la FINMA ordina la liquidazione conformemente agli articoli 33–37g.
14 RS 281.1