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Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 18 pagine
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Legge sulla garanzia dei depositi bancari
2 Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il FGD versa l’importo corrispondente all’incaricato dell’inchiesta, all’incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento indicato nell’ordinanza della FINMA.
3 In caso di misura di protezione la FINMA può differire la comunicazione finché:
a. vi sono buone prospettive che la misura di protezione sia abrogata entro breve termine; oppure
b. i depositi garantiti non sono toccati dalla misura di protezione.
4 Il termine di cui al capoverso 2 è interrotto se e finché la misura di protezione ordinata o la liquidazione non sono esecutori.
Art. 4 Modo di procedere e cessione legale
1 L’incaricato dell’inchiesta, l’incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento istituito dalla FINMA paga i depositi garantiti ai depositanti.
2 Il pagamento dei depositi garantiti è effettuato con l’esclusione di qualsiasi computo.
3 I depositanti non dispongono di alcuna pretesa diretta nei confronti del FGD.
4 I diritti dei depositanti passano al FGD in misura corrispondente ai pagamenti.
5 Se il pagamento è effettuato a favore di depositanti di una banca cantonale, il FGD fruisce in caso di perdita definitiva ai sensi dell’articolo 20 di un diritto di risarcimento nei confronti del Cantone interessato nella misura in cui tale Cantone garantisce il pagamento dei depositi. I diritti ai sensi del capoverso 4 passano al Cantone in misura corrispondente alla compensazione del risarcimento.
Sezione 3: Prestazioni per la continuazione di servizi bancari
Art. 5 Procedura
1 Ove risorse del FGD debbano essere utilizzate per la continuazione di servizi bancari, la FINMA gli presenta una richiesta motivata.
2 Il FGD autorizza l’utilizzazione di risorse se:
a. il rischio di perdita per il Fondo può in tal modo essere diminuito; e
b. la copertura dei depositi garantiti è tutelata;
c. le risorse non sono utilizzate per misure destinate all’ampliamento o alla creazione di nuovi servizi bancari.
3 Il FGD fornisce le sue prestazioni all’ufficio di pagamento designato dalla FINMA.
4 Il Consiglio federale stabilisce in un’ordinanza le condizioni di utilizzazione delle risorse del FGD.
Art. 6 Entità
1 Per la continuazione di servizi bancari le risorse del FGD possono essere utilizzate per caso garantito nella misura del 25 per cento dei depositi garantiti della banca