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Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 18 pagine
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Legge sulla garanzia dei depositi bancari
Art. 26 Premio
1 Per la sua garanzia presso il FGD la Confederazione riscuote un premio annuale di tre punti di base su tutti i depositi garantiti dopo deduzione delle risorse disponibili del FGD.
2 Il FGD computa ulteriormente il premio alle banche.
3 La FINMA calcola il premio per ogni singola banca. A tale scopo essa prende in considerazione la quota della banca alla somma dei depositi garantiti, il rischio proprio della banca ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 nonché la probabilità di ricorso alla garanzia della Confederazione.
Capitolo 3: Disposizioni finali e transitorie
Art. 27 Prima accumulazione del FGD
1 Fino alla prima accumulazione integrale del FGD le banche sono tenute a:
a. effettuargli pagamenti fino a concorrenza del 2 per cento dei depositi garantiti nella misura in cui il FGD deve fornire prestazioni ai sensi dell’articolo 2 e i suoi fondi propri e la copertura ai sensi dell’articolo 17 non siano sufficienti;
b. a detenere risorse liquide supplementari superiori alla liquidità legale e pari all’uno per cento dei depositi garantiti per garantire gli impegni ai sensi della lettera a.
2 L’accumulazione del capitale mirato per il tramite dei contributi ricorrenti riduce in uguale misura l’obbligo delle banche di effettuare pagamenti a sensi del capoverso 1 lettera a.
3 Le risorse che rifluiscono da un caso di applicazione sono utilizzate nel seguente ordine di successione per:
a. il rimborso di prestazioni ai sensi del capoverso 1 lettera a;
b. il ripristino della copertura ai sensi dell’articolo 17;
c. il versamento alle risorse del FGD.
4 Gli obblighi spettanti alla singola banca in virtù del presente articolo sono calcolati secondo l’articolo 15.
5 Le prestazioni delle banche ai sensi del presente articolo non fruttano interesse.
Art. 28 Disposizioni di esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
2 Esso può autorizzare la FINMA o il FGD a emanare disposizioni di esecuzione della presente legge in ambiti di portata subordinata, segnatamente in ambiti prevalentemente tecnici.