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Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 18 pagine

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Legge sulla garanzia dei depositi bancari

Art. 26 Premio

1 Per la sua garanzia presso il FGD la Confederazione riscuote un premio annuale di tre punti di base su tutti i depositi garantiti dopo deduzione delle risorse disponibili del FGD.

2 Il FGD computa ulteriormente il premio alle banche.

3 La FINMA calcola il premio per ogni singola banca. A tale scopo essa prende in considerazione la quota della banca alla somma dei depositi garantiti, il rischio proprio della banca ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 nonché la probabilità di ricorso alla garanzia della Confederazione.

Capitolo 3: Disposizioni finali e transitorie

Art. 27 Prima accumulazione del FGD

1 Fino alla prima accumulazione integrale del FGD le banche sono tenute a:

a. effettuargli pagamenti fino a concorrenza del 2 per cento dei depositi garantiti nella misura in cui il FGD deve fornire prestazioni ai sensi dell’articolo 2 e i suoi fondi propri e la copertura ai sensi dell’articolo 17 non siano sufficienti;

b. a detenere risorse liquide supplementari superiori alla liquidità legale e pari all’uno per cento dei depositi garantiti per garantire gli impegni ai sensi della lettera a.

2 L’accumulazione del capitale mirato per il tramite dei contributi ricorrenti riduce in uguale misura l’obbligo delle banche di effettuare pagamenti a sensi del capoverso 1 lettera a.

3 Le risorse che rifluiscono da un caso di applicazione sono utilizzate nel seguente ordine di successione per:

a. il rimborso di prestazioni ai sensi del capoverso 1 lettera a;

b. il ripristino della copertura ai sensi dell’articolo 17;

c. il versamento alle risorse del FGD.

4 Gli obblighi spettanti alla singola banca in virtù del presente articolo sono calcolati secondo l’articolo 15.

5 Le prestazioni delle banche ai sensi del presente articolo non fruttano interesse.

Art. 28 Disposizioni di esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

2 Esso può autorizzare la FINMA o il FGD a emanare disposizioni di esecuzione della presente legge in ambiti di portata subordinata, segnatamente in ambiti prevalentemente tecnici.