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Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 18 pagine

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Legge sulla garanzia dei depositi bancari

Art. 37g Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri

1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all’estero nei confronti di banche.

2 La FINMA può, senza eseguire una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera se nella procedura estera di insolvenza:

a. i crediti ai sensi dell’articolo 219 LEF19 garantiti da pegno e privilegiati di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equivalente; e

b. gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione.

3 Essa può anche riconoscere decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato della sede effettiva della banca.

4 Ove venga eseguita una procedura in Svizzera per il patrimonio situato in Svizzera nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF20 e creditori domiciliati all’estero.

5 Per il rimanente si applicano gli articoli 166–175 della legge federale del 18 dicembre 198721 sul diritto internazionale privato.

Art. 37h

La garanzia dei depositi presso le banche è retta della legge sulla garanzia dei depositi bancari del …22.

Titolo prima dell’art. 37i

Sezione 13a.: Averi non rivendicati

Art. 37i

1 La banca può trasferire averi non rivendicati a un’altra banca senza il consenso dei creditori.

2 Il trasferimento necessita di un contratto scritto tra la banca cedente e la banca riprendente.

3 In ambito di fallimento della banca i liquidatori del fallimento rappresentano nei confronti dei terzi gli interessi dei creditori degli averi non rivendicati.

4 Il Consiglio federale stabilisce a quale momento gli averi vanno considerati non rivendicati.

19 RS 281.1

20 RS 281.1

21 RS 291

22 RU …