Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 19 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente una legge federale sulla garanzia dei depositi bancari (legge sui depositi bancari, LDB)

Senza opporsi fondamentalmente al progetto, FER vorrebbe mantenere il sistema dell'autodisciplina in quanto si è rivelato valido. interieursuisse respinge fermamente l'accumulazione di un fondo di diritto pubblico soprattutto per motivi di costo.

Il Centre Patronal, che accoglie favorevolmente un rafforzamento della protezione dei depositanti, è del parere che l'attuale sistema dell'autodisciplina delle banche si sia affermato; l'estensione della garanzia mira a una protezione completa dei depositanti, cosa che deve rimanere una chimera. È infatti illusorio credere che in caso di un crollo di diverse banche la Confederazione possa mantenere l'intero sistema bancario.

Secondo la SIC, un fondo di garanzia dei deposti prefinanziato può prevenire i pericoli che la crisi finanziaria ha portato alla luce (rischio di illiquidità, interruzione dei flussi creditizi e di monete scritturali con gravi ripercussioni sull'economia reale). Travail.Suisse approva il complemento del diritto urgente con l'introduzione del FGD e l'aumento del suo capitale mirato, ma ritiene che questo sia il limite superiore accettabile.

Anche FRC, acsi e FPC, che aderiscono integralmente al parere della FRC, sostengono l'introduzione di un sistema a due livelli grazie al quale è possibile disporre rapidamente della liquidità necessaria e mantenere una parte dei servizi bancari. Anche la CFC appoggia l'introduzione di un sistema a due livelli. L'USF ritiene che le misure poste in vigore fino alla fine del 2010 non eliminerebbero tutte le lacune della protezione dei depositanti. Con la sua approvazione dell'importo e delle modalità di accumulazione del FGD, l'USF approva implicitamente la sua introduzione.

4.2. Garanzia dei depositi garantiti e prestazioni per la continuazione di servizi bancari (sezioni 2 e 3)

4.2.1. Garanzia dei depositi garantiti (art. 3 e 4)

Per quanto riguarda il privilegio dei depositi e l'aumento degli importi garantiti a 100 000 franchi, la maggior parte dei partecipanti alla consultazione vi aderisce. Ad eccezione dell'Associazione delle banche estere in Svizzera, la trasposizione nel diritto permanente è accolta dai partecipanti che si sono espressi su questo tema. Solo l'USS ha chiesto una limitazione a 30 000 franchi dei depositi privilegiati. In tal modo, diminuisce il rischio di sollecitare il FGD e i premi di rischio risultano anche minori. Per contro gli averi di libero passaggio devono essere garantiti sino a 300 000 franchi, dato che di regola questi soldi non vengono diversificati attraverso più banche e che per molti lavoratori in Svizzera il secondo pilastro rappresenta l'unico patrimonio.

Con la CDCF, tutti i Cantoni e l'Unione delle Banche Cantonali Svizzera hanno richiesto l'esclusione delle banche cantonali dal sistema di protezione dei depositanti proposto. Le banche cantonali che godono di una garanzia dello Stato sono esortate a perseguire una politica dei rischi particolarmente prudente, mentre una sicurezza supplementare garantita da un terzo inciterebbe questi istituti finanziari a una politica aziendale più rischiosa. Uno degli argomenti principali risiede nel fatto che le banche cantonali si vedrebbero infliggere un doppio onere, se oltre ai premi per l'accumulazione del FGD, dovessero anche fornire prestazioni per un anticipo della Confederazione o una garanzia della Confederazione, dato che indennizzano già anche la garanzia di Stato cantonale. La SIC auspica una verifica dell'assoggettamento di queste banche.

JU respinge l'assoggettamento di PostFinance, in quanto analogamente alle banche cantonali beneficia implicitamente di una garanzia statale sui suoi depositi. Inoltre, l'Unione delle Ban-