Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 19 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente una legge federale sulla garanzia dei depositi bancari (legge sui depositi bancari, LDB)
4.6.2. LSA (Provvedimenti conservativi e fallimento; art. 52, 53 cpv. 1 e 3 nonché art. 54b)
L'ASA auspica di integrare esplicitamente nell'articolo 52 LSA l'autorizzazione della FINMA di poter ordinare una liquidazione. I casi di liquidazione volontaria ai sensi dell'articolo 60 LSA devono essere esclusi dalla disposizione secondo cui la FINMA nomina il liquidatore. L'ASA ritiene inoltre necessario integrare esplicitamente nell'articolo 53 capoverso 1 LSA la competenza esclusiva della FINMA per la dichiarazione del fallimento e, se del caso, per l'esecuzione della procedura di fallimento, dato che la formulazione proposta non lo chiarisce a sufficienza. Inoltre, non gli è chiaro se la disposizione, in base alla quale la FINMA possa autorizzare una persona a rappresentare l'effettivo degli assicurati nei confronti dell'amministrazione incaricata del fallimento, sia stata intenzionalmente tralasciata. Nell'articolo 53 capoverso 3 LSA proposto, l'ASA auspica pertanto un complemento che elenchi le competenze dei liquidatori del fallimento nominati dalla FINMA. Infine, l'ASA deplora il trasferimento alla FINMA della competenza di designare un comitato dei creditori nonché la ridefinizione dei suoi compiti (art. 54b LSA).
4.7. Questionario
Qui di seguito sono riportate le risposte e i pareri relativi alle domande specifiche.
4.7.1. Entità del capitale mirato
A questa domanda rispondono negativamente i Cantoni BS, AI, VD, GE e JU. ZH, SO e GE si sono mostrati scettici. Secondo ZH, alla luce del volume dei depositi determinanti in Svizzera stimato a circa 325 miliardi di franchi, l'entità del capitale non è sufficiente. Considerato che la prevista regolamentazione dovrebbe soprattutto assorbire i problemi degli istituti più piccoli, secondo SO l'entità del capitale mirato rappresenta il limite superiore. GE opera una distinzione a livello di obiettivo perseguito. Il capitale mirato è troppo basso per coprire i rischi sistemici (ad es. nel caso in cui due grandi banchi dovessero fallire), mentre l'importo di 6 miliardi di franchi previsto con le misure urgenti è sufficiente per coprire i rischi delle banche piccole e medie. Gli altri Cantoni, in riferimento al parere della CDCF, rispondono negativamente a questa domanda.
Per il PS l'attuale limite superiore di 6 miliardi di franchi è insufficiente per superare il fallimento di una grande banca o il crollo di diverse banche di medie dimensioni. Il PLR approva un aumento a 10 miliardi di franchi del limite superiore del sistema, in quanto si tiene così conto del crescente processo di concentrazione in atto anche presso le banche medie nonché dei loro depositi in aumento. Il PES valuta l'entità del capitale mirato quale valore minimo e auspica che questo possa coprire tutte le richieste nel singolo fallimento di ogni singola banca, per lo meno le richieste di privati e PMI fino a un importo determinato. Secondo l'UDC il 3 per cento è un valore molto elevato che vincola in modo sproporzionato molti soldi sottratti al circuito economico e che indebolisce la concorrenzialità degli istituti finanziari e ostacola la crescita economica.
Le associazioni mantello che hanno risposto a questa domanda, ossia economiesuisse - e in riferimento al suo parere l'USI - l'USAM, e l'ASB respingono la proposta. Essi sono favorevoli a un limite superiore del sistema di 6 miliardi di franchi. L'ASB ritiene il capitale mirato troppo elevato, anche sotto il profilo di un confronto internazionale. I prodotti standardizzati (depositi a risparmio, obbligazioni di cassa e depositi a termine) perderebbero importanza ed è incon-