Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 19 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente una legge federale sulla garanzia dei depositi bancari (legge sui depositi bancari, LDB)

1. Situazione iniziale

A seguito della crisi dei mercati finanziari, il 19 dicembre 2008 l'Assemblea federale ha emanato, in una modifica di legge dichiarata urgente, cinque misure immediate per rafforzare la protezione dei depositi bancari.

Con queste misure immediate è stato in prima linea innalzato a 100 000 franchi il limite dei depositi garantiti per depositante e banca. Secondariamente, le banche sono state obbligate a coprire costantemente in ragione del 125 per cento i loro depositi privilegiati con crediti svizzeri oppure con altri attivi situati in Svizzera. In terzo luogo, è stato previsto un pagamento immediato e più sostanziale dei depositi garantiti mediante mezzi provenienti dalla banca in difficoltà. Al riguardo, l'autorità di vigilanza dovrà fissare nel singolo caso l'importo del pagamento immediato che costituirà un multiplo dei 5000 franchi previsti in precedenza. In quarto luogo, il limite superiore del sistema è stato aumentato da 4 a 6 miliardi di franchi. Da ultimo, i depositi locati presso fondazioni di previdenza sono stati separati e ulteriormente privilegiati rispetto ai depositi bancari garantiti fino a quel momento.

Come illustrato dal Consiglio federale nel messaggio concernente la modifica della legge sulle banche (FF 2008 7659), valida fino al 31 dicembre 2010, anche con i miglioramenti decisi nel 2008, il sistema di protezione dei depositi può essere esteso soltanto in misura ridotta, in quanto il suo finanziamento avviene a posteriori, vale a dire soltanto nel caso di insolvenza di un istituto. Inoltre, non è in grado di garantire integralmente i depositi per quanto riguarda le grandi banche. Al fine di colmare questa lacuna, il Consiglio federale ha pertanto previsto nel suddetto messaggio di sottoporre la protezione dei depositi a un'ampia revisione. La modifica di legge elaborata in seguito dal Dipartimento federale delle finanze (DFF), dalla Banca nazionale svizzera (BNS) e dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha richiesto considerevoli lavori preliminari ed è stata posta in consultazione nell'autunno del 2009. Il termine per la procedura di consultazione è scaduto il 31 dicembre 2009.

Il disciplinamento proposto poggia su un sistema di garanzia a due livelli. Il primo livello è costituito da un fondo di diritto pubblico (FGD) finanziato da tutte le banche. Le banche mettono a disposizione questa garanzia, da un lato, con premi annui del 2 per cento sui depositi garanti e, dall'altro, con una costituzione in pegno dei titoli situati in Svizzera in ragione dell’1 per cento dei depositi garantiti. Nel secondo livello, la Confederazione partecipa al sistema di protezione dei depositanti. Nel caso in cui il fondo sia esaurito, la Confederazione fornisce un anticipo oppure, quale variante, una garanzia per il pagamento dei depositi garantiti. La partecipazione della Confederazione dovrà essere indennizzata con premi annui delle banche.

2. Procedura di consultazione e concetto di valutazione

2.1. Procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, 14 partiti politici, 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 8 associazioni mantello dell'economia nonché 27 organizzazioni delle cerchie interessate. I partecipanti dovevano esprimersi sull'AP-LDB e sulle modifiche nel diritto attuale nonché sui punti essenziali del progetto rispondendo a un catalogo di domande, vale a dire sull'opportunità del capitale mirato del FGD, sull'adeguatezza del capitale mirato del FGD, sulle modalità dell'accumulazione del fondo, sulla variante anticipo o garanzia della Confederazione e infine sulla limitazione e l'indennizzo dell'anticipo o della garanzia della Confederazione.