Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/78: Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari · 19 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente una legge federale sulla garanzia dei depositi bancari (legge sui depositi bancari, LDB)
4.3.2. Rendiconto, imposte e costi (art. 9-11)
A livello tematico, la critica più volte avanzata concernente la sproporzionalità dei costi e del finanziamento del sistema previsto di protezione dei depositanti potrebbe essere attribuita anche al presente titolo. Tuttavia, dato che i relativi pareri si riferiscono prevalentemente alla modalità di accumulazione del FGD piuttosto che ai costi che ne derivano, essi vengono riportati in dettaglio al n. 4.4.
La CDCF e i Cantoni che si sono associati al suo parere chiedono un confronto tra i costi d'esercizio del FGD non quantificati nel rapporto esplicativo e l'attuale soluzione dell'autodisciplina.
4.4. Finanziamento (sezione 5)
4.4.1. Principio, capitale mirato, accumulazione, entità e riscossione dei contributi (art. 12-16)
Per la maggior parte degli oppositori al progetto la questione del finanziamento del FGD è un punto critico centrale, a cui si riallacciano le critiche contro l'aumento a 10 miliardi di franchi del limite superiore del sistema e contro il passaggio da un finanziamento ex-post a uno exante. Si teme che il finanziamento del fondo si ripercuota sul mercato dei crediti e dei capitali e pregiudichi la concorrenzialità nonché l'attrattiva della piazza finanziaria Svizzera.
La CDCF e tutti i Cantoni chiedono di esaminare se le esigenze in materia di protezione dei depositanti non possano essere soddisfatte in modo sufficiente ed economico anche con l'attuale limite superiore del sistema di 6 miliardi di franchi e con un amalgama tra finanziamento ex-ante ed ex-post di un FGD (privato). Inoltre, invitano a considerare che, in una fase di bassi tassi d'interesse (come quella attuale) la rimunerazione dei diversi prodotti di risparmio in caso di un trasferimento dei costi sui depositanti sarebbe pressoché nulla. Questo inciterebbe i depositanti a effettuare investimenti che promettono rendimenti più elevati e quindi più rischiosi. Pertanto aumenta l'effetto dell'azzardo morale cosicché senso e scopo della protezione dei depositanti verrebbero interamente vanificati. In aggiunta la CDCF fa valere che l'indennizzo dei costi molto esigui per la messa a disposizione dell'anticipo della Confederazione oppure - in base alla variante - della garanzia della Confederazione equivarrebbe in pratica a una nuova imposta a favore della Confederazione. La CDCF argomenta anche che il contribuente finanzia indirettamente la protezione anche in caso di un trasferimento dei costi su banche e depositanti in base al principio di causalità, dato che bisognerebbe aspettarsi minori entrate fiscali da banche, azionisti o depositanti. NW si oppone alla creazione di un fondo alimentato ex-ante ritenendolo una costruzione inutile, costosa e goffa sotto il profilo amministrativo, la quale potrebbe creare rischi operativi nuovi e addensati capaci di pregiudicare notevolmente il mercato a corto termine. ZG deplora il fatto che, anche se fosse aumentata la fiducia dei clienti, la concorrenzialità internazionale della piazza bancaria svizzera verrebbe ridotta attraverso la sottrazione di capitale con potenziale di rendita. Secondo UR l'aumento dei costi per la protezione dei depositanti sarebbe esponenziale.
Benché si associ completamente al parere della CDCF, LU approva (tra l'altro) il principio del finanziamento ex-ante. ZH, che sostiene con riserva il progetto, ritiene insufficiente il finanziamento posticipato, in quanto agisce quale amplificatore della crisi. La nuova regolamentazione dovrebbe essere considerata per una valutazione globale alla luce di tutte le misure adottate per regolare il settore finanziario. Anche BE è favorevole al passaggio a un finanziamento ex-ante; infatti, il grosso svantaggio dell'attuale finanziamento ex-post è di esplicare