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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine
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f. le corse gratuite per scopi di pubblica utilità o per la conservazione di vecchi veicoli agricoli come beni culturali tecnici.
Art. 39 Permessi speciali
1 L’autorità cantonale può rilasciare un permesso per l’uso industriale di un veicolo agricolo:
a. per le corse al servizio dello Stato;
b. per gli altri trasporti conformi a un bisogno generale.
2 I permessi possono essere rilasciati soltanto per motivi impellenti:
a. nelle località ove non esistono veicoli industriali atti a effettuare in modo adeguato tali trasporti;
b. per trasporti poco importanti; e
c. se l’uso agricolo del veicolo resta predominante.
3 L’autorità cantonale può rilasciare un permesso per l’uso di veicoli agricoli per cortei e simili; essa ordina, all’occorrenza, le necessarie misure di sicurezza. Per quanto riguarda l’assicurazione, è applicabile per analogia l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 novembre 195912 sull’assicurazione dei veicoli.
4 L’autorità cantonale invia una copia di ogni permesso:
a. all’assicuratore del veicolo;
b. all’USTRA perché la metta a disposizione degli uffici federali interessati.
Capitolo 4: Norme di comportamento per i veicoli
Sezione 1: Norme generali
Art. 40 Guida del veicolo
(art. 31 cpv. 1 e 3 LCStr)
1 Mentre il veicolo è in moto i conducenti non devono compiere movimenti che ostacolino la guida. Inoltre la loro attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi per la riproduzione del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione.
2 I conducenti di veicoli a motore e di velocipedi non devono abbandonare il dispositivo di guida.
12 RS 741.31