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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine
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c. fieno, paglia e carichi simili sciolti per trasporti agricoli, sempre che nessun oggetto solido sporga dal bordo del veicolo;
d. velocipedi fissati dietro ai veicoli a motore, sempre che non sporgano lateralmente di oltre 20 cm e non superino la larghezza massima di 2 m;
e. i dispositivi sgombraneve, sempre che siano contrassegnati in modo ben visibile.
4 Sui veicoli a motore il carico che supera la superficie di carico può sporgere anteriormente di 3 m al massimo a contare dal centro del dispositivo di guida; sui veicoli a motore e sui rimorchi il carico può sporgere posteriormente di 5 m al massimo a contare dal centro dell’asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori. Se, sugli autobus, sono montati accessori amovibili (ad es. box porta-sci), è inoltre vietato superare la lunghezza massima del genere di autobus in questione.
5 Il carico può sporgere dal veicolo in altezza, sempre che l’altezza complessiva non superi i 4 m.
Art. 34 Trasporto di ungulati
I veicoli a motore e i rimorchi possono essere usati per il trasporto di ungulati soltanto se nella licenza di circolazione è specificato che ne è stata verificata l’idoneità a questo scopo.
Art. 35 Norme complementari per il carico su motoveicoli, velocipedi e
rimorchi di velocipedi
1 I conducenti di motoveicoli e di velocipedi non possono trasportare oggetti che impediscano loro di fare segnalazioni.
2 Su motoveicoli, velocipedi e sui rispettivi rimorchi gli animali possono essere trasportati soltanto in gabbie, cesti o simili.
3 Gli oggetti trasportati su motoveicoli, velocipedi e sui rimorchi di velocipedi possono essere larghi 1 m al massimo. È autorizzato uno sbalzo laterale del carico nonché uno sbalzo posteriore di 1 m al massimo.
Art. 36 Carico su autoveicoli di lavoro
1 Sugli autoveicoli di lavoro e sui rimorchi da lavoro è vietato trasportare carichi, salvo i carburanti e le parti costitutive delle macchine nonché gli attrezzi e gli apparecchi di lavoro; quanto precede non si applica ai veicoli del servizio antincendio e della protezione civile.
2 L’autorità cantonale può rilasciare un permesso per il trasporto di merci nel traffico interno di un’azienda che si svolge sulla strada pubblica, per il trasbordo di merci fra stazioni vicine di aziende di trasporti pubblici e per il trasporto di terra attraverso la strada o lungo un cantiere per mezzo di veicoli provvisti di benne.