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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine

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Art. 31 Rimorchiatura a traino e a spinta nei rimanenti casi

1 Nei rimanenti casi, è vietato usare un veicolo per rimorchiare a traino o a spinta o per tirare persone, veicoli od oggetti o per condurre animali. I ciclisti di età superiore ai 16 anni possono tenere, con la necessaria prudenza, un cane al guinzaglio su strade con poco traffico.

2 L’autorità cantonale può rilasciare un permesso per il traino di:

a. legna e simili;

b. sciatori nelle regioni di sport invernale.

Sezione 5: Carico

Art. 32 In generale

1 Nei veicoli a motore il carico può essere trasportato soltanto su un piano di carico, all’interno del veicolo oppure su appositi portacarichi. Per motivi impellenti, l’autorità cantonale può, a titolo eccezionale, rilasciare un permesso per il trasporto di merci speciali con gru, forche sollevatrici e simili. Essa ordina le necessarie misure di sicurezza.

2 Davanti o accanto al conducente possono essere trasportati soltanto carichi che non ostacolano la visuale.

3 Quando, a causa del ghiaccio, vi è pericolo di strada sdrucciolevole, è vietato trasportare carichi da cui goccioli acqua sulla strada.

4 Se necessario, si devono adottare misure opportune per assicurarsi che i carichi o parti di essi non vengano spostati facilmente dal vento (ad es. ricoprendoli, imballandoli o bagnandoli); quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima per costruzione di 40 km/h.

Art. 33 Collocazione e dimensioni del carico

(art. 30 cpv. 2 LCStr)

1 Il carico deve essere collocato in modo che gli assi sterzabili del veicolo portino almeno il 20 per cento del peso effettivo e che, nei rimorchi ad asse centrale, il centro di gravità si trovi davanti all’asse.

2 Il carico sugli assi motori di un veicolo o di una combinazione di veicoli la cui velocità massima può superare i 40 km/h deve essere pari ad almeno il 25 per cento del peso effettivo.

3 Il carico non può sporgere lateralmente dai rimorchi né dai veicoli a motore multitraccia. Vigono le eccezioni seguenti:

a. attrezzi sportivi indivisibili trasportati su appositi rimorchi, sempre che non superino la larghezza massima di 2,55 m;

b. balle di fieno e di paglia e carichi simili per trasporti agricoli, sempre che non superino la larghezza massima di 2,55 m;