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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine

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4 I carri a mano provvisti di motore non possono trainare rimorchi; l’autorità cantonale o, per i veicoli della Confederazione, l’autorità federale può autorizzare eccezioni nella misura in cui siano garantite la sicurezza operativa e quella stradale.

Art. 29 Traino di più rimorchi

1 Con i veicoli seguenti è possibile trainare più di un rimorchio:

a. carri con motore industriale, due rimorchi;

b. trattori industriali, due rimorchi industriali a un asse o due rimorchi agricoli;

c. trattori agricoli e carri con motore agricoli, due rimorchi agricoli;

d. monoassi agricoli, due rimorchi agricoli, se l’asse del primo rimorchio è mosso dal motore.

2 In caso di emergenza e negli esercizi d’intervento per i casi di emergenza è permesso trainare con autoveicoli due rimorchi del servizio antincendio o della protezione civile.

3 Nel traffico locale, l’autorità cantonale o, per i veicoli della Confederazione, l’autorità federale può rilasciare un permesso per il traino di due rimorchi industriali.

4 L’autorità cantonale può rilasciare un permesso per il traino di due rimorchi per fiere. La lunghezza delle combinazioni di veicoli non può superare i 30 m.

Art. 30 Rimorchiatura a traino di veicoli in panne

1 I veicoli a motore possono, in caso di panne, rimorchiare al traino al massimo un altro veicolo a motore senza rimorchio, i motoveicoli soltanto un motoveicolo. Per panne si intende qualsiasi malfunzionamento imprevisto del veicolo dovuto a un difetto tecnico a causa del quale sia impossibile o giuridicamente inammissibile intraprendere o proseguire una corsa.

2 Alla guida del veicolo rimorchiato vi deve essere una persona provvista di licenza di condurre se non è possibile effettuare la sterzatura mediante il dispositivo di agganciamento.

3 Il conducente di un motoveicolo rimorchiato con una corda deve, se necessario, poter sganciare immediatamente la corda.

4 Se non può essere frenato con dispositivi propri, il veicolo rimorchiato deve essere agganciato saldamente al veicolo rimorchiante.

5 È vietato trasportare persone su veicoli a motore rimorchiati da una gru o da un carrello di sostegno.

6 La lunghezza massima di una barra di rimorchio è di 5 m e di un cavo di rimorchio 8 m. Il cavo deve essere contrassegnato nel mezzo, in modo ben visibile. È vietato rimorchiare veicoli usando catene e, nel caso di motoveicoli, cavi metallici.