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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine
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Art. 13 Sci e di slitte
L’impiego di sci e di slitte come mezzi di circolazione è permesso dove e nella misura in cui è di uso locale.
Capitolo 3: Condizioni per l’uso dei veicoli
Sezione 1: Conducenti e passeggeri
Art. 16 Passeggeri in generale
1 Il numero di persone trasportate in e su veicoli a motore e sui rispettivi rimorchi non può superare quello dei posti autorizzati. Durante la corsa i posti autorizzati devono essere utilizzati conformemente al loro scopo. Negli autobus è permesso lasciare per breve tempo il posto a sedere.
2 È vietato trasportare persone in compartimenti di autoveicoli che non si possono aprire dall’interno; sono eccettuati i trasporti di polizia.
3 È vietato sporgersi da veicoli in moto.
4 È vietato sporgere o gettare oggetti da un veicolo, salvo nei cortei su strade chiuse al traffico.
Art. 17 Passeggeri su veicoli adibiti al trasporto di cose e su veicoli agricoli
1 Sui posti in piedi autorizzati dei veicoli adibiti al trasporto di cose può essere trasportato solamente il personale necessario per caricare, scaricare e sorvegliare il carico.
2 Sui veicoli seguenti i fanciulli di età inferiore ai sette anni devono essere sorvegliati da una persona di età superiore ai 14 anni oppure viaggiare in un seggiolino per fanciulli sicuro:
a. i veicoli a motore agricoli e i rispettivi rimorchi;
b. i trattori industriali con una velocità massima di 40 km/h, i carri con motore e i carri di lavoro come anche i rispettivi rimorchi, nella misura in cui sono utilizzati per trasporti agricoli.
3 Sui veicoli di cui al capoverso 2 possono essere trasportate per brevi tratti persone di cui all’articolo 37 capoverso 1 lettera a anche sul ponte di carico e sul carico, se è garantita un’adeguata protezione e i posti autorizzati non sono sufficienti.
4 Per le corse del servizio antincendio, della protezione civile e della polizia, per esercizi fuori servizio di organizzazioni militari e per cortei e simili l’autorità cantonale può inoltre rilasciare un permesso per il trasporto di persone su autoveicoli adibiti al trasporto di cose, su veicoli agricoli e sui rispettivi rimorchi. Essa prescrive le necessarie misure di sicurezza.