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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine
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Art. 18 Passeggeri su motoveicoli e velocipedi
1 Sui motoveicoli, nonché sui quadricicli leggeri a motore, sui quadricicli a motore e sui veicoli a motore a tre ruote simili a motoveicoli i fanciulli di età inferiore ai sette anni possono prendere posto soltanto su un apposito sedile autorizzato dall’autorità d’ammissione.
2 I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:
a. sui velocipedi a più posti, tante persone quanti sono i posti supplementari disponibili;
b. su un elemento rimorchiato secondo l’articolo 210 capoverso 5 OETV6 collegato a un velocipede a uno o due posti, un fanciullo o una persona disabile in sedia a rotelle;
c. su un velocipede appositamente predisposto o su una speciale combinazione velocipede-sedia a rotelle, una persona disabile; oppure
d. su un rimorchio per velocipedi collegato a un velocipede a uno o due posti o a un velocipede appositamente predisposto, al massimo due fanciulli collocati su sedili protetti.
3 I fanciulli possono essere trasportati secondo le modalità di cui al capoverso 2 lettere a e b soltanto se sono in grado di pedalare restando seduti.
4 Oltre alle persone di cui al capoverso 2, i ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare un fanciullo su un seggiolino sicuro. Il seggiolino deve in particolare proteggere le gambe del fanciullo e non intralciare i movimenti del conducente.
Art. 19 Allacciatura della cintura di sicurezza
1 Nei veicoli provvisti di cinture di sicurezza tutti i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi la cintura di sicurezza. Il conducente deve accertarsi che i fanciulli di età inferiore ai 12 anni siano assicurati correttamente.
2 L’obbligo di allacciarsi la cintura di sicurezza non è applicabile:
a. alle persone le quali comprovano mediante certificato medico di durata limitata che non può essere loro imposto di allacciarsi la cintura di sicurezza; per le corse all’estero l’autorità cantonale rilascia a queste persone un attestato medico d’esonero giusta la direttiva 2003/20/CE;
b. ai fornitori a domicilio (porta a porta) nel quartiere di consegna, se circolano a meno di 25 km/h;
c. alle persone che circolano su strade rurali, strade forestali ed entro perimetri aziendali, se non superano i 25 km/h;
d. alle persone che stanno effettuando manovre a passo d’uomo;
e. alle persone che si trovano in veicoli del servizio di linea regionale di imprese di trasporto in concessione;