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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine

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Titolo quinto: Disposizioni penali e finali

Art. 188 Disposizioni penali

È punito con la multa chi:

a. viola disposizioni della presente ordinanza ove non sia applicabile un’altra disposizione penale;

b. chi fabbrica o distribuisce dischi orari non autorizzati;

c. chi regola il traffico senza esserne autorizzato.

Art. 189 Istruzioni; eccezioni

1 L’USTRA può disciplinare dettagli tecnici ed emanare istruzioni concernenti l’esecuzione della presente ordinanza.

2 In casi speciali l’USTRA può autorizzare eccezioni alle singole disposizioni, segnatamente circa l’uso dei veicoli.

Art. 190 Disposizioni transitorie

1 I conducenti di motocicli possono continuare a utilizzare i caschi di protezione conformi al diritto previgente fino al X (5 anni dopo l’entrata in vigore della OUStr) (art. 20).

2 I pannelli integrativi «Passaggio privato» (G.04, G.05) aggiunti al segnale «Croce di Sant’Andrea» in corrispondenza dei passaggi a livello possono essere utilizzati fino alla fine del 2014.

Art. 191 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il/l’ ……….

xxx In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova