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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 115 pagine
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Titolo quinto: Disposizioni penali e finali
Art. 188 Disposizioni penali
È punito con la multa chi:
a. viola disposizioni della presente ordinanza ove non sia applicabile un’altra disposizione penale;
b. chi fabbrica o distribuisce dischi orari non autorizzati;
c. chi regola il traffico senza esserne autorizzato.
Art. 189 Istruzioni; eccezioni
1 L’USTRA può disciplinare dettagli tecnici ed emanare istruzioni concernenti l’esecuzione della presente ordinanza.
2 In casi speciali l’USTRA può autorizzare eccezioni alle singole disposizioni, segnatamente circa l’uso dei veicoli.
Art. 190 Disposizioni transitorie
1 I conducenti di motocicli possono continuare a utilizzare i caschi di protezione conformi al diritto previgente fino al X (5 anni dopo l’entrata in vigore della OUStr) (art. 20).
2 I pannelli integrativi «Passaggio privato» (G.04, G.05) aggiunti al segnale «Croce di Sant’Andrea» in corrispondenza dei passaggi a livello possono essere utilizzati fino alla fine del 2014.
Art. 191 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il/l’ ……….
xxx In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova