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Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 16 pagine
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Legge federale sulla metrologia 941.20
disposizione dell'Istituto i crediti e le prestazioni preventivati per l'Ufficio federale di metrologia nel bilancio della Confederazione.
4 Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici sono esenti da tasse e imposte se legate alla costituzione dell'Istituto.
5 L'AFF può concedere prestiti al METAS conformemente all'articolo 32 capoverso 2.
6 Le disposizioni della legge del 3 ottobre 200313 sulle fusioni non sono applicabili alla costituzione del METAS.
7 Le riserve previste dall'articolo 34 capoverso 1 devono essere costituite entro (x) anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 50 Trasferimento dei rapporti di lavoro
1 I rapporti di lavoro del personale dell'Ufficio federale sono trasferiti al METAS.
2 Non sussiste alcun diritto a mantenere la funzione, l’ambito di attività o l’unità organizzativa; si ha invece diritto al mantenimento dell'attuale retribuzione per un periodo di due anni.
Art. 51 Datore di lavoro di riferimento
1 Il METAS è il datore di lavoro di riferimento per chi fa capo all'Istituto e percepisce una rendita di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti versata da PUBLICA.
2 Il METAS è il datore di lavoro di riferimento anche se l'incapacità lavorativa all’origine di una successiva invalidità subentra prima dell'entrata in vigore della presente legge, mentre la corresponsione della rendita decorre dopo la sua entrata in vigore.
Art. 52 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.