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Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 16 pagine

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941.20 Legge federale sulla metrologia

Sezione 4: Aspetti finanziari

Art. 31 Finanziamento

Il METAS finanzia le proprie attività mediante:

a. le indennità della Confederazione per i compiti di cui all'articolo 21 capoverso 2 lettere a - g, k, l, n, o, e quelli assegnati con gli obiettivi strategici;

b. i ricavi risultanti dai compiti indicati nell'articolo 21 capoverso 2 lettere i-j;

c. i ricavi per le prestazioni previste dall'articolo 21 capoverso 2 lettere h ed m.

Art. 32 Tesoreria

1 La Tesoreria centrale dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce i fondi liquidi del METAS.

2 Concede al METAS prestiti a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità nello svolgimento dei suoi compiti.

3I particolari sono definiti in una convenzione tra il METAS e l'AFF.

Art. 33 Presentazione dei conti

1Il rendiconto deve presentare in modo completo l’effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del METAS.

2 La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della chiarezza, della continuità e dell'espressione al lordo, e si fonda su standard comunemente riconosciuti.

3Le norme di contabilizzazione e di valutazione derivate dai principi contabili vanno espressamente indicate.

4 La contabilità d'esercizio deve essere strutturata in modo da documentare spese e ricavi delle singole prestazioni.

5 Il Consiglio federale può emanare disposizioni per la presentazione dei conti del METAS.

Art. 34 Riserve

1 Le riserve a copertura dei rischi di perdita ammontano almeno a (x) del budget annuo.

2 Se le riserve superano il limite di (y) del budget annuo, vanno ridotti gli emolumenti e le indennità.

3 Il Consiglio federale può costituire ulteriori riserve per il finanziamento di investimenti futuri.