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Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 16 pagine
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941.20 Legge federale sulla metrologia
Sezione 6: Prestazioni commerciali
Art. 39
1 Il METAS può fornire prestazioni commerciali a terzi, se sono strettamente connesse ai suoi compiti e non ne pregiudicano l’adempimento.
2 Può in particolare:
a. fornire le prestazioni previste dall'articolo 21 capoverso 2 lettere h ed m;
b. mettere a disposizione di terzi strumenti di misurazione, edifici o immobili, o conferire loro diritti sugli stessi.
3 Per le sue attività commerciali il METAS deve fissare prezzi di mercato e impostare la contabilità aziendale in modo da poter documentare spese e ricavi delle singole attività. Il sovvenzionamento indiretto delle attività commerciali non è consentito.
4 Per quanto riguarda le attività commerciali il METAS sottostà alle stesse norme applicabili agli operatori privati.
Capitolo 4: Emolumenti
Art. 40
1Il METAS, i Cantoni e i terzi incaricati di compiti esecutivi conformemente all'articolo 22 capoverso 5 riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 17 e 21 capoverso 2 lettere i-j.
2Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare l'ammontare e il condono degli stessi; può prevedere che i Cantoni e i terzi corrispondano al METAS una quota forfetaria degli emolumenti da loro riscossi per le prestazioni dell'Istituto.
Capitolo 5: Disposizioni penali e opposizione
Sezione 1: Disposizioni penali
Art. 41 Strumenti di misurazione illeciti, violazione dell'obbligo di
informazione
1È punito con una multa chiunque, intenzionalmente,:
a. immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti della presente legge;
b. nega agli organi esecutivi informazioni, assistenza o libero accesso agli strumenti di misurazione.
2 Se il reato è commesso per negligenza, è punito con una multa di massimo 5 000 franchi.