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Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 16 pagine

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941.20 Legge federale sulla metrologia

Sezione 6: Prestazioni commerciali

Art. 39

1 Il METAS può fornire prestazioni commerciali a terzi, se sono strettamente connesse ai suoi compiti e non ne pregiudicano l’adempimento.

2 Può in particolare:

a. fornire le prestazioni previste dall'articolo 21 capoverso 2 lettere h ed m;

b. mettere a disposizione di terzi strumenti di misurazione, edifici o immobili, o conferire loro diritti sugli stessi.

3 Per le sue attività commerciali il METAS deve fissare prezzi di mercato e impostare la contabilità aziendale in modo da poter documentare spese e ricavi delle singole attività. Il sovvenzionamento indiretto delle attività commerciali non è consentito.

4 Per quanto riguarda le attività commerciali il METAS sottostà alle stesse norme applicabili agli operatori privati.

Capitolo 4: Emolumenti

Art. 40

1Il METAS, i Cantoni e i terzi incaricati di compiti esecutivi conformemente all'articolo 22 capoverso 5 riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 17 e 21 capoverso 2 lettere i-j.

2Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare l'ammontare e il condono degli stessi; può prevedere che i Cantoni e i terzi corrispondano al METAS una quota forfetaria degli emolumenti da loro riscossi per le prestazioni dell'Istituto.

Capitolo 5: Disposizioni penali e opposizione

Sezione 1: Disposizioni penali

Art. 41 Strumenti di misurazione illeciti, violazione dell'obbligo di

informazione

1È punito con una multa chiunque, intenzionalmente,:

a. immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti della presente legge;

b. nega agli organi esecutivi informazioni, assistenza o libero accesso agli strumenti di misurazione.

2 Se il reato è commesso per negligenza, è punito con una multa di massimo 5 000 franchi.