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Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 16 pagine

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941.20 Legge federale sulla metrologia

c. sia adatto all'impiego previsto;

d. sia utilizzato correttamente.

Art. 12 Sorveglianza del mercato

Nell'ambito della sorveglianza del mercato, gli organi esecutivi verificano il rispetto degli articoli 7, 8, 10 e 11 durante l'intero periodo d'utilizzazione dello strumento di misurazione.

Art. 13 Competenze degli organi esecutivi

1 Gli organi esecutivi hanno diritto a informazioni e assistenza gratuite e al libero accesso agli strumenti di misurazione.

2 Il METAS può ritirare dal mercato gli strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti della legge e vietarne o limitarne la messa in circolazione o l'impiego.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni sugli obblighi degli utilizzatori di strumenti di misurazione in caso di controlli e sui provvedimenti adottati dagli organi esecutivi nel caso in cui gli strumenti di misurazione non soddisfino i requisiti legali.

4 Sono fatte salve le competenze delle autorità esecutive di altre leggi federali, in particolare della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).

Art. 14 Riconoscimento di esami esteri

1 Il Consiglio federale può prevedere il riconoscimento in Svizzera di esami esteri degli strumenti di misurazione ed emana disposizioni al riguardo.

2 Il Consiglio federale può stipulare trattati internazionali sul riconoscimento degli esami esteri; questa competenza può essere delegata al METAS per gli accordi di portata limitata.

Sezione 3: Indicazioni di quantità

Art. 15

1 Chiunque offra nelle transazioni commerciali beni o servizi misurabili è tenuto a indicarne la quantità in unità legali. Il Consiglio federale può, in casi particolari, decidere deroghe dall’obbligo d’indicazione delle quantità, segnatamente quando in caso contrario lo svolgimento della transazione risulterebbe eccessivamente complicato.

2 Il Consiglio federale fissa contenuto e forma delle indicazioni di quantità.

3 Può emanare prescrizioni circa il contenuto effettivo e l’imballaggio.

4 RS 946.51