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Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 16 pagine

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Legge federale sulla metrologia 941.20

Art. 27 Compiti della direzione

1 La direzione gestisce le attività del METAS.

2 La direzione ha in particolare i seguenti compiti:

a. prepara le basi per le decisioni del consiglio d'istituto;

b. rappresenta l'Istituto verso l'esterno;

c. assume il personale del METAS;

d. sorveglia e informa periodicamente il consiglio d'istituto sull'adempimento dei compiti del METAS, senza indugio in caso di eventi eccezionali;

f. svolge tutti i compiti non assegnati ad altri organi dalla presente legge.

3 I particolari sono fissati nell’ordinamento dell'Istituto.

4 Il direttore assiste alle sedute del consiglio con voto consultivo e può presentare istanze; all’occorrenza possono essere coinvolti anche altri collaboratori del METAS.

Art. 28 Ufficio di revisione

1Il Consiglio federale designa l'ufficio di revisione.

2 Il mandato, lo statuto, le prerogative, l'indipendenza, la durata del mandato e l'allestimento del rapporto dell'ufficio di revisione sono retti dagli articoli 727-731a del Codice delle obbligazioni6, fatto salvo il capoverso 3.

3L'ufficio di revisione informa il consiglio d'istituto e il Consiglio federale del risultato della verifica.

Art. 29 Diritto del personale

1La direzione e il personale restante sono soggetti alla legge del 24 marzo 20007 sul personale federale (LPers).

2 Il METAS è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

Art. 30 Cassa pensioni

1 La direzione e il personale sono assicurati con PUBLICA secondo le disposizioni della Sezione 4b della LPers.

2 Il METAS è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32b capoverso 2 LPers.

6RS 220

7 RS 172.220.1