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Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 16 pagine
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Legge federale sulla metrologia 941.20
Sezione 4: Definizione dell'ora
Art. 16
1In Svizzera vige l'ora dell'Europa centrale (CET); essa corrisponde al tempo coordinato universale aumentato di un’ora.
2Il Consiglio federale può introdurre l’ora legale per adeguare l’ora a quella vigente nei Paesi vicini; l'ora legale corrisponde all'ora dell'Europa centrale aumentata di due ore.
Sezione 5: Esecuzione
Art. 17 Esecuzione da parte dei Cantoni
1 Ai Cantoni compete l'esame della stabilità di misurazione e delle indicazioni di quantità e la sorveglianza del mercato.
2Il Consiglio federale stabilisce i particolari riguardo ai compiti e alle competenze dei Cantoni.
3 Può delegare ai Cantoni ulteriori compiti esecutivi nell'ambito dell'immissione sul mercato.
Art. 18 Normative cantonali
1 I Cantoni stabiliscono le competenze territoriali e materiali delle proprie autorità esecutive.
2 Designano un'autorità di vigilanza.
3 Previa autorizzazione da parte del Dipartimento responsabile, possono costituire regioni di esecuzione o di vigilanza comuni.
Art. 19 Esecuzione da parte della Confederazione
1 Alla Confederazione compete l'esame degli strumenti di misurazione in vista della loro immissione sul mercato.
2 Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per parte dell'esame della stabilità di misurazione e della sorveglianza del mercato.