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Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 16 pagine
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941.20 Legge federale sulla metrologia
5 Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dell'indennità corrisposta al presidente e ai membri del consiglio d'istituto. All'onorario e alle altre condizioni contrattuali convenute con tali persone si applica l'articolo 6a della legge del 24 marzo 20005 sul personale federale (LPers).
Art. 25 Compiti del consiglio d'istituto
1 Il consiglio d'istituto è il massimo organo direzionale del METAS. Ha i seguenti compiti:
a. provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale, al quale comunica annualmente i risultati raggiunti;
b. emana l'ordinamento dell'Istituto;
c. emana un regolamento del personale che disciplina la remunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali, e stipula il contratto di affiliazione alla cassa pensione della Confederazione (PUBLICA), in entrambi i casi con riserva di approvazione da parte del Consiglio federale;
d. stabilisce la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico per l'istituto di previdenza;
e. emana le disposizioni tecniche di cui all'articolo 9 capoverso 1.
f. richiede al Consiglio federale le indennità a carico della Confederazione;
g. stabilisce la politica dei prezzi per le prestazioni previste dall'articolo 21 capoverso 2 lettere h ed m;
h. approva i criteri che reggono la manutenzione e lo sviluppo dei laboratori;
i. redige e, previa approvazione da parte del Consiglio federale, pubblica il rapporto di gestione del METAS; allo stesso tempo presenta al Consiglio federale un’istanza sull'impiego di eventuali utili;
j. approva il programma di ricerca e sviluppo, la pianificazione a medio termine e il bilancio preventivo;
k. nomina gli altri membri della direzione su richiesta del direttore;
l. sorveglia l'operato della direzione e provvede a un sistema di controllo interno e alla gestione del rischio.
m. decide dell'utilizzo delle riserve.
Art. 26 Composizione e nomina dei membri della direzione
1 La direzione è composta dal direttore e da altri membri. È presieduta dal direttore.
2 Il Consiglio federale nomina il direttore, gli altri membri della direzione sono nominati dal consiglio d'istituto su richiesta del direttore.