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Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 16 pagine
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Legge federale sulla metrologia 941.20
Art. 35 Imposte
Il METAS è esonerato dal versamento delle imposte federali, cantonali e comunali sulle attività a carattere non commerciale. Sono fatte salve le seguenti imposte federali:
a. l'imposta sul valore aggiunto;
b. l'imposta preventiva.
Art. 36 Immobili
1 La Confederazione concede al METAS l’usufrutto degli immobili utilizzati dall'Istituto. Gli immobili restano di proprietà della Confederazione, che provvede alla loro manutenzione.
2 La Confederazione fattura al METAS un’indennità adeguata per l’utilizzo degli immobili.
3 La costituzione dell’usufrutto e i dettagli relativi all’utilizzo degli immobili sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e il METAS.
Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione
Art. 37 Obiettivi strategici
Il Consiglio federale fissa per il METAS obiettivi strategici quadriennali; provvede affinché il consiglio d'istituto sia consultato in precedenza.
Art. 38 Vigilanza
1 Il METAS è soggetto alla vigilanza del Consiglio federale.
2 Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e di controllo in particolare procedendo a:
a. la nomina del presidente e degli altri membri del consiglio d'istituto;
b. la nomina del direttore;
c. la designazione dell'ufficio di revisione;
d. l'approvazione del regolamento del personale e del contratto di affiliazione a PUBLICA;
e. l'approvazione del rapporto di gestione;
f. il discarico del consiglio d'istituto.
3 Il Consiglio federale ha il diritto di visionare la documentazione operativa e di informarsi sull'attività del METAS. Può incaricare il Controllo federale delle finanze (CDF) di redigere un rapporto di revisione.
4 Sono fatte salve le competenze legali del CDF e l'alta vigilanza del Parlamento.