Progetto

Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 16 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

Legge federale sulla metrologia 941.20

Art. 35 Imposte

Il METAS è esonerato dal versamento delle imposte federali, cantonali e comunali sulle attività a carattere non commerciale. Sono fatte salve le seguenti imposte federali:

a. l'imposta sul valore aggiunto;

b. l'imposta preventiva.

Art. 36 Immobili

1 La Confederazione concede al METAS l’usufrutto degli immobili utilizzati dall'Istituto. Gli immobili restano di proprietà della Confederazione, che provvede alla loro manutenzione.

2 La Confederazione fattura al METAS un’indennità adeguata per l’utilizzo degli immobili.

3 La costituzione dell’usufrutto e i dettagli relativi all’utilizzo degli immobili sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e il METAS.

Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 37 Obiettivi strategici

Il Consiglio federale fissa per il METAS obiettivi strategici quadriennali; provvede affinché il consiglio d'istituto sia consultato in precedenza.

Art. 38 Vigilanza

1 Il METAS è soggetto alla vigilanza del Consiglio federale.

2 Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e di controllo in particolare procedendo a:

a. la nomina del presidente e degli altri membri del consiglio d'istituto;

b. la nomina del direttore;

c. la designazione dell'ufficio di revisione;

d. l'approvazione del regolamento del personale e del contratto di affiliazione a PUBLICA;

e. l'approvazione del rapporto di gestione;

f. il discarico del consiglio d'istituto.

3 Il Consiglio federale ha il diritto di visionare la documentazione operativa e di informarsi sull'attività del METAS. Può incaricare il Controllo federale delle finanze (CDF) di redigere un rapporto di revisione.

4 Sono fatte salve le competenze legali del CDF e l'alta vigilanza del Parlamento.