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Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 16 pagine

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941.20 Legge federale sulla metrologia

Capitolo 3: Istituto federale di metrologia

Sezione 1: Forma giuridica e organizzazione

Art. 20

1 L'Istituto federale di metrologia (METAS) è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica propria; è iscritto nel registro di commercio.

2 Gode di autonomia organizzativa e gestionale e tiene una contabilità propria.

3 Il Consiglio federale stabilisce la sede del METAS.

Sezione 2: Compiti e collaborazioni

Art. 21 Compiti

1 Il METAS è l'istituto nazionale di metrologia svizzero.

2 Ha i seguenti compiti:

a. mette a disposizione le unità di misura internazionalmente riconosciute con la necessaria precisione;

b. confronta, a intervalli di tempo adeguati, i campioni di riferimento con quelli di altri istituti di metrologia nazionali o di istituzioni analoghe;

c. rende nota l'ora in vigore in Svizzera;

d. esegue i necessari studi e lavori di sviluppo tecnico-scientifici, segnatamente analizza gli effetti di nuove tecniche e sviluppa metodi pratici di misurazione corrispondenti allo stato più recente delle conoscenze scientifiche;

e. rappresenta la Svizzera all'interno di organizzazioni internazionali nel settore della metrologia, se necessario in collaborazione con altre unità amministrative della Confederazione;

f. appronta la legislazione sulla metrologia e ne assicura l'applicazione;

g. elabora direttive per la corretta determinazione, trasmissione e valutazione di grandezze fisiche e chimiche;

h. esamina gli strumenti di misurazione in vista dell'immissione sul mercato;

i. decide l'ammissione di strumenti di misurazione;

j. esegue, nell'ambito delle sue competenze, l'esame della stabilità di misurazione degli strumenti e la sorveglianza del mercato;

k. sorveglia l'applicazione della legge;

l. consiglia e istruisce il personale degli organi esecutivi ed emana istruzioni loro destinate;