Progetto
Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 16 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
941.20 Legge federale sulla metrologia
Capitolo 3: Istituto federale di metrologia
Sezione 1: Forma giuridica e organizzazione
Art. 20
1 L'Istituto federale di metrologia (METAS) è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica propria; è iscritto nel registro di commercio.
2 Gode di autonomia organizzativa e gestionale e tiene una contabilità propria.
3 Il Consiglio federale stabilisce la sede del METAS.
Sezione 2: Compiti e collaborazioni
Art. 21 Compiti
1 Il METAS è l'istituto nazionale di metrologia svizzero.
2 Ha i seguenti compiti:
a. mette a disposizione le unità di misura internazionalmente riconosciute con la necessaria precisione;
b. confronta, a intervalli di tempo adeguati, i campioni di riferimento con quelli di altri istituti di metrologia nazionali o di istituzioni analoghe;
c. rende nota l'ora in vigore in Svizzera;
d. esegue i necessari studi e lavori di sviluppo tecnico-scientifici, segnatamente analizza gli effetti di nuove tecniche e sviluppa metodi pratici di misurazione corrispondenti allo stato più recente delle conoscenze scientifiche;
e. rappresenta la Svizzera all'interno di organizzazioni internazionali nel settore della metrologia, se necessario in collaborazione con altre unità amministrative della Confederazione;
f. appronta la legislazione sulla metrologia e ne assicura l'applicazione;
g. elabora direttive per la corretta determinazione, trasmissione e valutazione di grandezze fisiche e chimiche;
h. esamina gli strumenti di misurazione in vista dell'immissione sul mercato;
i. decide l'ammissione di strumenti di misurazione;
j. esegue, nell'ambito delle sue competenze, l'esame della stabilità di misurazione degli strumenti e la sorveglianza del mercato;
k. sorveglia l'applicazione della legge;
l. consiglia e istruisce il personale degli organi esecutivi ed emana istruzioni loro destinate;